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Sez. 3, Sentenza n. 1544 del 23/06/1967 (Rv. 328291 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - IN GENERE - SEMAFORI - LUCE VERDE - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI.*
Stato
decisa il 1967-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328291-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - IN GENERE - SEMAFORI - LUCE VERDE - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI.*

Negli incroci, in cui la circolazione sia regolata dalle luci di semafori, ove il semaforo abbia dato via libera, il conducente, che si accinge all'attraversamento, ha il dovere di accertarsi se gli altri veicoli, gia immessi nel crocevia da opposte direzioni, abbiano completato l'attraversamento o, comunque, non costituiscano ostacolo alla marcia. (Cfr. 2398-62).*

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1959 num. 420 art. 140, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 140), Legge 15/06/1959 num. 393 art. 7, Cod. Strada art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)