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Statuto speciale per la Valle d'Aosta

Testo in vigore al

Art. 35

1. L'ufficio di Presidente della Giunta regionale o di assessore e' incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Art. 36

1. La Giunta regionale, in caso di necessita' e urgenza, puo' prendere deliberazioni di competenza del Consiglio.

2. I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.

Art. 37

1. Il Consiglio della Valle ha facolta' di istituire organi di consulenza tecnica.

Titolo VI. Lingua e ordinamento scolastico

Art. 38

1. Nella Valle d'Aosta la lingua francese e' parificata a quella italiana.

2. Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

3. Le amministrazioni statali assumono in servizio nella, Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese

Art. 39

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese e dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.

2. L'insegnamento di alcune materie puo' essere impartito in lingua francese.

Art. 40

1. L'insegnamento delle varie materie e' disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessita' locali.

2. Tali adattamenti, nonche' le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rapprentanti degli insegnanti.

Art. 40-bis

1. Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.

2. Alle popolazioni di cui al primo comma e' garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessita' locali.

Titolo VII. Ordinamento degli uffici di conciliazione

Art. 41

1. L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valla d'Aosta e' disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione di questa.

2. Il Presidente della Giunta, in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti.

Titolo VIII. Enti locali

Art. 42

1. La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 43

1. Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali e' esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia, coi principi delle leggi dello Stato.

2. La facolta' di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali e' esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.

Titolo IX. Rapporti fra lo stato e la regione

Art. 44

1. Il Presidente della Giunta regionale per delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale e' responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

2. Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale e' responsabile.

3. Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 45

1. Nel capoluogo della Regione e' istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio.

2. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.

Art. 46

1. La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, puo' promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.

Art. 47

1. Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale.

Art. 48

1. Il Consiglio della Valle puo' essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

2. Puo' essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni od altra causa, non sia in grado di funzionare.

3. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

4. Col decreto di scioglimento e' nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio della Valle, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

5. Il nuovo Consiglio e' convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Art. 48-bis

1. Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.

Titolo X. Norme transitorie e finali

Art. 49

1. La prima elezione del Consiglio della Valle avra' luogo, in conformita' all'art. 16 del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo sentito il Consiglio della Valle.

2. Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 50

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

2. L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.

3. Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sara' stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione.

4. Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo.

Art. 51

1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 52

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI