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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023 (Rv. 666786 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno di divorzio - Richiesta in primo grado fondata sul tenore di vita - Richiesta in appello per funzione perequativo-compensativa - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666786-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

In tema di divorzio, ove in primo grado sia formulata domanda di attribuzione dell'assegno divorzile in base al tenore di vita matrimoniale (alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale vigente dell'epoca della domanda), la riproposizione in grado di appello della medesima domanda in base anche ai sacrifici fatti in costanza di matrimonio, e quindi in funzione perequativo-compensativa (secondo il più recente orientamento giurisprudenziale), rappresenta un "quid minus" rispetto al "quid pluris" precedentemente richiesto e, di per sé, non può essere ritenuta inammissibile, poiché la parte chiede sempre il medesimo assegno e si deve tenere conto della variazione interpretativa che guida le ragioni giustificatrici della relativa attribuzione.

Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)