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Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti

Testo in vigore al

Art. 16

1. Eseguita l'istruttoria o decorso inutilmente il termine prefisso per la medesima, ad istanza della parte piu' diligente viene dal presidente fissata la nuova udienza per la discussione della causa.

Capo VI. Delle udienze

Art. 17

1. La domanda di fissazione dell'udienza per la discussione della causa deve essere depositata nella segreteria competente.

2. Il presidente del Collegio con suo decreto fissa il giorno dell'udienza ed il termine per la presentazione degli atti e documenti, e con separato provvedimento nomina il relatore.

3. Nello stesso decreto di fissazione d'udienza il presidente puo' disporre, ad istanza di parte o di ufficio, l'abbreviazione dei termini prescritti per la procedura normale.

4. Ove non sia diversamente stabilito, copia del decreto predetto viene comunicata alle parti a cura della segreteria.

Art. 18

1. I giudizi sono pubblici.

2. Nelle udienze interviene il procuratore generale, o chi legalmente lo rappresenti, ed e' sempre udito nelle sue conclusioni.

3. Le parti possono intervenire personalmente od a mezzo dell'avvocato che le rappresenti.

4. Assiste alle udienze il segretario del Collegio, che redige il verbale.

Art. 19

1. Dopo la relazione della causa, le parti, o i rappresentanti di esse, se presenti, ed il procuratore generale o chi ne fa le veci, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.

Capo VII. Delle decisioni

Art. 20

1. Terminata la discussione, la Corte, in Camera di consiglio, pronuncia la decisione.

2. All'adunanza assiste il segretario.

Art. 21

1. Le decisioni della Corte dei conti sono pronunciate nel nome di Sua Maesta' il Re.

2. Esse sono interlocutorie o definitive e devono contenere:

  1. 1° il nome e cognome delle parti e dei loro rappresentanti legali quando siano stati nominati;

  2. 2° l'indicazione che e' stato sentito il Pubblico Ministero;

  3. 3° le conclusioni delle parti;

  4. 4° i motivi in fatto e in diritto;

  5. 5° il dispositivo:

  6. 6° l'indicazione del giorno, mese ed anno della pronuncia;

  7. 7° la sottoscrizione del presidente del Collegio c dell'estensore.

Art. 22

1. La decisione e' nulla se manchi delle indicazioni di cui ai nn. 5 e 7 dell'articolo precedente. Essa e' pure nulla quando manchi delle indicazioni di cui ai nn. 1, 2, 4 e 6, e queste non risultino dal verbale d'udienza.

2. Qualora, dopo la pronuncia della decisione e prima della firma, venga a mancare alcuna delle persone che debbono sottoscriverla, alla firma mancante si supplisce con una dichiarazione in calce alla decisione.

3. La dichiarazione e' firmata dal presidente del Collegio e dal segretario.

Art. 23

1. La decisione deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo, fatta dal segretario in una delle udienze successive al giorno in cui la decisione stessa e' stata firmata, e depositata in segreteria. In casi di urgenza puo' essere pubblicata anche nella stessa udienza.

2. Della avvenuta pubblicazione si fa constare mediante dichiarazione del segretario in calce all'originale della decisione:

Capo VIII. Della esecuzione delle decisioni

Art. 24

1. Per l'esecuzione delle decisioni di condanna le copie verranno spedite in forma esecutiva a firma del segretario del Collegio, che le ha pronunciate, e trasmesse al procuratore generale.

2. Questi ne cura l'invio alle Amministrazioni interessate all'esecuzione e, per estratto, al direttore generale del Tesoro.

3. Le copie per uso di notificazione possono farsi eseguire dall'Amministrazione, ma devono essere autenticate dalla competente segreteria della Corte.

4. Per quanto riguarda l'esecuzione restano immutate le norme del R. decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Art. 25

1. Se per l'esecuzione di una decisione della Corte sorga questione sulla interpretazione di essa, si deve proporre il giudizio dinanzi allo stesso Collegio che l'ha pronunciata, mediante atto di citazione che deve essere notificato a tutte le parti in causa che vi abbiano interesse.

Capo IX. Disposizione comune di procedura

Art. 26

1. Nei procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento.6

Titolo II. Delle forme dei giudizi.

Capo I. Del giudizio sui conti

Art. 27

1. I conti sono depositati nella segreteria della Sezione competente, che li trasmette al primo referendario o referendario designato quale relatore dal presidente.

Art. 28

1. Il relatore, dopo aver procurato, se del caso, la parificazione del conto da parte dell'Amministrazione, procede all'esame del conto stesso con la scorta dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisiti.

2. A tale uopo egli puo' chiedere all'Amministrazione o al contabile notizie e documenti mediante fogli di rilievo in via ufficiosa.

3. Procura anche la correzione di eventuali errori materiali.

Art. 29

1. La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, o infine per i provvedimenti interlocutori che il relatore medesimo giudichi opportuni.

Art. 30

1. Preparata la relazione sul conto, il relatore ne informa il presidente, il quale, ove la relazione stessa concluda per il discarico del contabile, ne ordina senz'altro la trasmissione al procuratore generale.

2. Quando invece la relazione concluda per la condanna del contabile o per l'adozione di altri provvedimenti interlocutori o definitivi, il presidente ne ordina la comunicazione al procuratore generale dopo aver fissata l'udienza per la discussione del giudizio di conto.

Art. 31

1. Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, il procuratore generale appone il suo visto in calce alla relazione, oppure fa espressamente risultare il suo avviso contrario se non consente nella proposta del relatore.

Art. 32

1. Quando la proposta del relatore e le conclusioni del procuratore generale concordino per il discarico, l'approvazione del conto e' data dal presidente, con decreto. Questo puo' essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da piu' contabili dello stesso ramo di Amministrazione e per lo stesso esercizio finanziario.

Art. 33

1. Qualora manchi l'accordo di cui all'articolo precedente, ovvero il presidente dissenta, ed in ogni caso di proposta di condanna o di interlocutoria, il conto viene iscritto al ruolo di udienza, salvo il disposto degli articoli 34 e seguenti.

Art. 34

1. Sono sempre iscritti a ruolo per il giudizio della Sezione:

  1. a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati resi dal contabile;

  2. b) i conti relativi all'ultima gestione dei contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi contabili e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;

  3. c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte anteriormente al giudizio sul conto;

  4. d) i conti complementari, compilati per responsabilita' amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati gia' decisi;

  5. e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.

Art. 35

1. Quando dall'esame del conto emergano addebiti il cui importo complessivo non superi L. 2000. la relazione, prima della iscrizione a ruolo del conto, e' trasmessa al procuratore generale, il quale deve esprimere in calce alla relazione stessa il suo motivato parere sull'importo dell'addebito.

Art. 36

1. Il presidente, o il consigliere da lui delegato, qualora ritenga di fare uso della facolta' di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1933, n. 255, determina senz'altro la somma da pagare dal contabile a tacitazione del suo debito, stabilendo contemporaneamente il termine, entro il quale il contabile debba dichiarare se accetta la determinazione presidenziale, e fissando l'udienza in cui sara' giudicato il suo conto nel caso di mancata accettazione.