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Sez. L, Sentenza n. 4380 del 04/07/1981 (Rv. 415079 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART 429 COD PROC CIV - CARATTERE SOSTANZIALE E PROCESSUALE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - DATA DI MATURAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO CONTROVERSI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415079-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART 429 COD PROC CIV - CARATTERE SOSTANZIALE E PROCESSUALE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - DATA DI MATURAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO CONTROVERSI - RILEVANZA.*

L'art 429 cod proc civ (come modificato dalla legge 11 agosto 1973 n 533), la dove dispone la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, contiene una duplice statuizione - la prima di carattere sostanziale, nel senso che il danno per il ritardo nell'adempimento e risarcibile per intero, indipendentemente dalla Costituzione in mora e dalla prova, e, la seconda, di natura processuale, in quanto il giudice deve provvedere di ufficio al riguardo - che, essendo diretta a conservare integralmente nel tempo il valore economico della prestazione pecuniaria dovuta al lavoratore, deve applicarsi anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della citata legge, con riferimento alla data di maturazione dei crediti suindicati. (V 2031/81, mass n 412751; (V 1576/81, mass n 412233; (V 1425/81, mass n 412064).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)