Sez. 1, Sentenza n. 11121 del 23/12/1994 (Rv. 489390 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Pensione di riversibilità - Ripartizione tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite - Criteri.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
Al fine della ripartizione della pensione di riversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite, la durata del matrimonio, pur costituendo il parametro legale previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) per la determinazione della quota di pensione di riversibilità spettante all'ex coniuge, in concorso con il coniuge superstite, non costituisce un criterio esclusivo e automatico di quantificazione, agganciato ad un dato numerico, dovendosi prendere in considerazione anche gli altri dati di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno divorzile ed afferenti alle condizioni economiche delle parti ed alla natura assistenziale dello stesso, di cui la quota di pensione di riversibilità è la prosecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)