Sez. 2, Sentenza n. 4013 del 14/01/1972 Ud. (dep. 07/06/1972) Rv. 121257 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA(USO DELLA) - SCRITTI COMPILATI IN LINGUA STRANIERA - RIFIUTO DEL GIUDICE DI NOMINARE UN INTERPRETE - NULLITA - ACQUIESCENZA DELLA DIFESA - SANATORIA.*
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA(USO DELLA) - SCRITTI COMPILATI IN LINGUA STRANIERA - RIFIUTO DEL GIUDICE DI NOMINARE UN INTERPRETE - NULLITA - ACQUIESCENZA DELLA DIFESA - SANATORIA.*
L'esistenza, negli Atti del procedimento penale, di scritti compilati in lingua straniera, costituisce un caso di nullita del procedimento stesso solo quando il difensore dell'imputato chiede la nomina di un interprete per la traduzione, ex art 326 cod proc pen, e il giudice si rifiuti di provvedere in conformita. Detta nullita peraltro ha carattere relativo ed e sanata dall'acquiescenza del difensore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 326, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 1, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)