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Sez. 1, Ordinanza n. 5590 del 12/03/2026 (Rv. 678822-01)

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Società a responsabilità limitata - Recesso del socio - Obbligo della forma scritta - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678822-01

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE

La disciplina normativa inderogabile della forma scritta ad substantiam prevista per l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non è trasponibile all'atto di recesso, dal momento che l'art. 2473 c.c. stabilisce l'opposto principio della libera determinazione delle ipotesi di recesso e della libertà di forma, salvo l'obbligo di prevederne alcune tipizzate dalla norma e fermi i vincoli convenzionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato come manifestazione implicita di revoca del recesso il comportamento del socio il quale, dopo avere manifestato la volontà di recedere, aveva nel corso della prima assemblea sociale successiva espresso voto contrario rispetto alla presa d'atto di tale volontà).

Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)