Sez. 2, Sentenza n. 1169 del 11/05/1963 (Rv. 261706 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - PRONUNCIA D'UFFICIO - RIDUZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELLA SOMMA DOVUTA DALLA PARTE SOCCOMBENTE, A TITOLO DI RIMBORSO DI SPESE GIUDIZIALI - MANCANZA DI MOTIVO DI GRAVAME - ULTRA PETITA - MANCANZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - PRONUNCIA D'UFFICIO - RIDUZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELLA SOMMA DOVUTA DALLA PARTE SOCCOMBENTE, A TITOLO DI RIMBORSO DI SPESE GIUDIZIALI - MANCANZA DI MOTIVO DI GRAVAME - ULTRA PETITA - MANCANZA.*
Il regolamento delle spese del giudizio e la conseguenza dell'attuazione del diritto e dei suoi limiti a favore di una parte ed il giudice e tenuto a provvedervi, anche d'ufficio, indipendentemente da una specifica richiesta della parte. Pertanto, non pronunzia ultra petita il giudice d'appello che, riducendo sensibilmente la somma al cui pagamento e tenuta la parte soccombente, determini diversamente dalla sentenza del primo giudice, il carico delle spese del giudizio, senza che in ordine alle spese stesse sia stato proposto uno specifico motivo di gravame.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)