Sez. 1 - , Ordinanza n. 8088 del 23/03/2021 (Rv. 660898 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario - Prosecuzione del giudizio - Modalità - Trascrizione del ricorso originario e adattamento del "petitum" - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
In caso di pronuncia che declini la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, il giudizio prosegue ritualmente innanzi a quest'ultimo qualora il relativo atto processuale contenga la trascrizione integrale del ricorso originario, con il necessario adattamento del "petitum" alla diversa natura del processo civile, essendo la "causa petendi" riconoscibile nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto riportati nel ricorso originario attesa l'identità della "res litigiosa".
Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)