diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2349 del 08/07/1968 (Rv. 334681 - 01)

PERSONA GIURIDICA - COMITATI - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - LUOGO DI NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334681-01

PERSONA GIURIDICA - COMITATI - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - LUOGO DI NOTIFICAZIONE.*

I comitati non riconosciuti come persone giuridiche possono stare in giudizio, secondo il disposto degli artt. 36, comma secondo, e 41 comma secondo, cod.civ., nella persona cui e conferita la Presidenza. Le notificazioni a detti comitati si fanno nella loro Sede, ossia nel luogo ove essi svolgono la loro attivita in modo continuativo, e, qualora cio non sia possibile, nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 138, 139 e 141 cod.proc.civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)