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Sez. U, Sentenza n. 2708 del 23/08/1972 (Rv. 360364 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA DI UN IMPIEGATO COMUNALE PER L'OTTENIMENTO DELLA PENSIONE INTEGRATIVA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE.*
Stato
decisa il 1972-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360364-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA DI UN IMPIEGATO COMUNALE PER L'OTTENIMENTO DELLA PENSIONE INTEGRATIVA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE.*

La pretesa, fatta valere da un impiegato comunale ed intesa ad ottenere la corresponsione della pensione integrativa, spettante agli iscritti alla cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, deve ritenersi collegata in maniera diretta e necessaria al rapporto d'impiego, si che competente a decidere in ordine ad essa e, a norma dell'art 2 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, il tribunale amministrativo regionale.*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)