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Sez. 3, Sentenza n. 727 del 06/02/1989 (Rv. 461767 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE - PROVA DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PREDISPOSTE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI CONTEMPLATI DALLA LEGISLAZIONE AGRARIA - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461767-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE - PROVA DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PREDISPOSTE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI CONTEMPLATI DALLA LEGISLAZIONE AGRARIA - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

La prova della qualità di coltivatore diretto, ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria e del succedaneo diritto di riscatto, deve essere fornita in concreto ed in relazione alle necessità colturali del fondo ed all'uopo le certificazioni amministrative, predisposte per scopi diversi da quelli contemplati dalla legislazione agraria, ancorché prive della particolare efficacia probatoria degli Atti pubblici, possono tuttavia costituire elementi presuntivi di prova liberamente apprezzabili dal giudice, ove dette attestazioni rientrino nei poteri legalmente concessi all'organo certificante. (V 4168/76, mass n 382844; (V 1048/72, mass n 357417).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)