Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
Testo in vigore al
Art. 140 Mantenimento in servizio del personale
1. Il personale, che alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di continuita'.
2. La disposizione del comma precedente non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano compiuto cinquantacinque anni di eta' se donne e sessanta anni di eta' se uomini ed abbiano maturato il diritto alla pensione. I dipendenti che, pur avendo raggiunto i suddetti limiti di eta', non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione saranno mantenuti in servizio sino a quando lo maturino, ma non oltre i cinque anni.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai collettori dirigenti.
4. In caso di conferma il personale che risulta iscritto da almeno due anni al Fondo di previdenza non puo' essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi degli articoli 21 e 58 della legge 2 aprile 1958, n. 377, ovvero per riduzione del carico dell'esattoria superiore al 25 per cento rispetto al carico del primo anno di gestione. Negli altri casi non riferibili a casi singoli il licenziamento, per fondati motivi, di una quota del personale sara' stabilito di intesa tra le rappresentanze di categoria.
Titolo VII. Infrazioni e sanzioni
Art. 141 Segreto d'ufficio
1. E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante la riscossione, data senza ordine del giudice, all'infuori dei casi previsti dalla legge, dagli agenti della riscossione e dal personale delle esattorie e delle ricevitorie a persone estranee all'amministrazione degli enti impositori e diverse dai contribuenti e dai loro rappresentanti.
Art. 142 Irregolare imputazione dei pagamenti e riscossione di somme non dovute
1. L'agente della riscossione che imputa i pagamenti ricevuti nell'esercizio delle sue funzioni a suoi crediti privati o li imputa a indennita' di mora, diritti e spese in difformita' dalle disposizioni del terzo comma dell'art. 195 del testo unico 19 gennaio 1958, n. 645, ovvero riscuote piu' di quanto e' dovuto, e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla pena pecuniaria in misura fino al decuplo della somma irregolarmente imputata o riscossa.
Art. 143 Mancata esecuzione di sgravi per indebito
1. L'agente della riscossione che senza giustificato motivo non esegue in tutto o in parte gli sgravi per indebito ovvero non versa entro il termine prescritto all'ente impositore l'ammontare degli sgravi non potuti eseguire e' soggetto a pena pecuniaria in misura dal doppio al decuplo della somma non rimborsata o noti versata.
2. In caso di semplice ritardo si applica l'art. 147.
Art. 144 Riscossione di somme rimborsate per inesigibilita' o comprese nella domanda
1. L'agente della riscossione che, avendo riscosso somme comprese in domande di rimborso per inesigibilita' o gia' rimborsate, non provvede in tutto o in parte alla comunicazione o al versamento prescritti dall'art. 95, e' soggetto per il solo fatto dell'omessa comunicazione o dell'omesso versamento alla pena pecuniaria in misura pari alle somme riscosse, indipendentemente dalla azione penale per eventuali reati nei quali sta incorso.
2. In caso di semplice ritardo si applica l'art. 147.
Art. 145 Atti compiuti da personale non abilitato
1. L'agente della riscossione che abbia fatto eseguite notificazioni o atti esecutivi a ufficiali esattoriali o messi notificatori non abilitati o non autorizzati e' soggetto alla pena pecuniaria da lire mille a lire cinquemila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.
2. Alla stessa pena soggiace l'ufficiale esattoriale o il messo notificatore che abbia fatto eseguire la consegna di atti da persone estranee.
Art. 146 Tardivo versamento da parte dell'esattore delegato
1. L'esattore che versa le somme riscosse in sede di procedura delegata oltre il termine stabilito dall'art. 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 e soggetto alla pena pecuniaria da lire mille a lire ventimila.
Art. 147 Inosservanza di disposizioni legislative, amministrative e contrattuali
1. Per l'inosservanza di disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte di rette, del presente testo unico, del contratto esattoriale e del capitolato speciale, che non prevedano apposita sanzione, l'agente della riscossione e' soggetto alla pena pecuniaria da lire cento a lire mille.
2. La pena pecuniaria si applica anche in caso di inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Art. 148 Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico
1. L'ufficiale esattoriale che non tiene il registro cronologico negli atti e dei processi verbali ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione prescritte dal secondo comma dell'art. 136 e' soggetto alla pena pecuniaria da lire cento a lire duemila.
2. Per l'omessa annotazione di un atto o di un processo verbale nel registro o per ogni altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso si applica la pena pecuniaria da lire mille a lire duemila.
Art. 149 Falsita' nelle relazioni di notifica
1. L'ufficiale esattoriale o il messo notificatore sottoposto a procedimento penale per aver attestato il falso nelle relazioni di notifica e' immediatamente sospeso dall'impiego e dall'abilitazione in attesa della definizione del procedimento stesso.
Art. 150 Applicazione delle pene pecuniarie
1. La procedura di applicazione delle pene pecuniarie, anche per le infrazioni relative ad entrate di enti diversi dallo Stato, e' regolata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4. L'importo delle pene riscosse e' devoluto in ogni caso allo Stato.
2. Il ricorso in via gerarchica al Ministro per le finanze e' ammesso soltanto se l'importo della pena pecuniaria applicata non e' inferiore a lire venticinquemila.
Titolo VIII. Disposizioni finali
Art. 151 Inadempienza del comune o della provincia
1. Se il comune o la provincia trascurano di esercitare ed esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dal presente testo unico, provvedono, per il comune il prefetto e per la provincia il Ministro per le finanze, sentito il prefetto e l'intendente di finanza.
2. Le spese sono a carico del comune o della provincia inadempiente.
Art. 152 Notificazione degli atti e dei provvedimenti
1. Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal presente testo unico si applicano in quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni dell'art. 38 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.
Art. 153 Definitivita' dei provvedimenti del prefetto e dell'intendente
1. Salvi i casi per i quali sia espressamente dichiarato ammissibile il ricorso gerarchico, i provvedimenti del prefetto e dell'intendente di finanza, previsti dal presente testo unico, sono definitivi.
Art. 154 Definizione di controversie in via amministrativa
1. La definizione in via amministrativa di tutte le controversie tra gli agenti della riscossione e gli enti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente testo unico, che possono insorgere in pendenza del rapporto di gestione dell'esattoria e della ricevitoria provinciale e comunque finche' durino i privilegi fiscali, e' devoluta all'intendente di finanza.
2. Le controversie sono introdotte mediante motivata istanza presentata da una delle parti al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, il quale, dopo averla comunicata alle altre parti ed istruita, la trasmette all'intendente di finanza per la pronuncia.
3. Contro la decisione dell'intendente di finanza e' ammesso, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica di essa, ricorso al Ministro per le finanze.
Art. 155 Termine per il ricorso in via straordinaria
1. Riguardo ai provvedimenti definitivi previsti dal presente testo unico il termine per ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica e' ridotto a sessanta giorni.
Art. 156 Iscrizione figurativa nei ruoli
1. Le imposte erariali sui redditi dominicali dei terreni, sui redditi agrari e sui redditi dei fabbricati, afferenti beni patrimoniali delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo non formanti oggetto di concessione, pur essendo annotate nei ruoli, non sono poste in riscossione, non concorrono a formare il carico dell'esattoria e non danno diritto ad aggio.
2. Per il ritardato pagamento dei tributi spettanti ad enti diversi dallo Stato relativamente ai beni indicati nel comma precedente non e' dovuta dallo Stato indennita' di mora.
Art. 157 Disposizioni fiscali
1. Gli atti e i verbali delle aste per il conferimento delle esattorie e delle ricevitorie, i contralti di esattoria e di ricevitoria e gli atti di prestazione delle relative cauzioni sono registrati gratuitamente e sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.
2. Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate patrimoniali a favore di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera degli esattori e dei ricevitori, quando siano applicabili le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.
Art. 158 Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili
1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative o regolamentari contrarie alle norme del presente testo unico o con case incompatibili.
Titolo IX. Disposizioni transitorie sul conferimento delle esattorie e delle ricevitorie per il decennio 1964-1973
Art. 159 Conferma degli esattori in carica
1. Gli esattori che intendono avvalersi per il decennio 1964-1973 della facolta' prevista dall'articolo 36, debbono presentare domanda al prefetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Ai fini dell'applicazione del sesto e settimo comma dello stesso articolo 36, i dati da prendersi in considerazione sono quelli relativi agli anni 1951 e 1961.
2. Per il primo quinquennio del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non puo' superare l'8 per cento.
3. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56 e' ricondotto a tale limite al termine del primo quinquennio.
4. Il Ministro per le finanze puo' esercitare la facolta' di cui all'ultimo comma dell'articolo 36 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 160 Operazioni sulle domande di conferma
1. Scaduto il termine previsto dall'articolo precedente il prefetto sottopone immediatamente la domanda di conferma ai consigli comunali espressamente da lui convocati. Se il parere previsto dall'articolo 36 non e' espresso entro il termine di trenta giorni, si considera che il comune si sia espresso favorevolmente.