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Sez. 3, Sentenza n. 3265 del 12/10/1968 (Rv. 336226 - 01)

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - MANCATO PAGAMENTO ALLA CONSEGNA DELLA MERCE - OBBLIGO DEL PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE.*
Stato
decisa il 1968-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336226-01

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - MANCATO PAGAMENTO ALLA CONSEGNA DELLA MERCE - OBBLIGO DEL PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE.*

Nella vendita, il mancato pagamento del prezzo alla consegna della merce da vita ad una situazione analoga a quella prevista nel terzo comma dell'art. 1498 cod.civ., il quale stabilisce che, se il prezzo non deve essere pagato al momento della consegna della merce, il pagamento va fatto al domicilio del venditore. (Conf. 3333-56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)