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Sez. L - , Ordinanza n. 31326 del 03/11/2021 (Rv. 662684 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | - Procura generale - Omessa produzione - Assenza di contestazioni di controparte - "Jus postulandi" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2021-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662684-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Nel caso di costituzione in giudizio in base a procura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza che l'avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudizio di merito, accettando senza riserve l'attività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente lo "jus postulandi" del difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)