REGOLAMENTO (CE) N. 519/94 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83
Testo in vigore al
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
viste le normative relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelle adottate a norma dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali normative che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste dalle normative stesse,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi; che, sebbene i regimi comuni d'importazione applicabili a taluni paesi terzi a norma del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato1, del regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese2 e del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario3, costituiscano un'importante elemento di detta politica, quest'ultima deve ancora essere completata, poiché i regimi vigenti prevedono eccezioni e deroghe che consentono agli Stati membri di continuare ad applicare misure nazionali all'importazione dei prodotti originari dei paesi terzi in questione;
considerando che, ai sensi dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta, dal 1o gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che il completamento della politica commerciale comune per quanto riguarda il regime applicabile alle importazioni costituisce il necessario complemento della realizzazione del mercato interno e è l'unico in grado di garantire che la regolamentazione degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi tenga conto della situazione derivante dall'integrazione dei mercati;
considerando che per conseguire una maggiore uniformità dei regimi applicabili alle importazioni è necessario abolire le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica commerciale ancora in vigore, in particolare le restrizioni quantitative mantenute dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 3420/83; che, viste le specificità dei sistemi economici di questi paesi terzi, l'uniformità deve essere conseguita prevedendo, nella misura del possibile, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi;
considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, deve pertanto costituire il punto di partenza del regime comunitario in materia;
considerando tuttavia che, per un numero limitato di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, data la sensibilità di determinati settori dell'industria comunitaria è opportuno prevedere nel presente regolamento contingenti quantitativi e misure di vigilanza applicabili a livello comunitario; che occorre inoltre prevedere una procedura di riesame e di verifica di tali misure per adeguarle in funzione degli sviluppi;
considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti, la Commissione deve esaminare le modalità e le condizioni delle importazioni, il loro andamento, i diversi elementi della situazione economica e commerciale nonché, all'occorrenza, le misure da prendere;
considerando che, per questi prodotti, potrebbe risultare necessario assoggettare ad una vigilanza comunitaria determinate importazioni;
considerando che è compito della Commissione e del Consiglio adottare le misure cautelari richieste dagli interessi della Comunità, tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti;
considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata ad una o più regioni della Comunità possono tuttavia rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale; che occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno;
considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi; che tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto fin tanto che non viene modificato il regime d'importazione;
considerando che, nell'interesse della Comunità, gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria;
considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e di istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in caso di urgenza, le misure necessarie;
considerando che, a tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio;
considerando che le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;
considerando che è anche necessario fissare limiti di tempo per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità di istituire misure, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, per aumentare la certezza del diritto nei confronti degli operatori economici interessati;
considerando che l'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci; che, a tale scopo, è opportuno prevedere che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento;
considerando che i documenti d'importazione rilasciati nell'ambito delle misure di vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;
considerando che tale regime non giustifica il mantenimento di due regimi comunitari diversi per i paesi a commercio di Stato e la Repubblica popolare cinese;
considerando che si è svolta la consultazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2616/85 del Consiglio, del 16 settembre 1985, relativo all'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese4;
considerando che i prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (5), sono oggetto di un trattamento specifico sia a livello comunitario che a livello internazionale; che sembra quindi opportuno escluderli integralmente dal campo di applicazione del presente regolamento;
considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi gli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
considerando che, pertanto, è opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83,
TITOLO PRIMO Principi generali
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (5) Vedasi pag. 1 di questa Gazzetta ufficiale.