diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 18217 del 26/06/2023 (Rv. 668473 - 01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Danno non patrimoniale – Liquidazione equitativa – Adozione della Tabella di Milano – Motivazione – Riferimento ai parametri afferenti alla fascia di gravità prescelta – Necessità – Fattispecie. STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) - In genere.
Stato
decisa il 2023-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668473-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

L'impiego, per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, dei criteri della "tabella di Milano" impone al giudice di dar conto, nella motivazione, dell'effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva apoditticamente ricondotto la diffamazione alla categoria di quelle di tenue gravità, omettendo, da un lato, qualsivoglia riferimento ai relativi parametri tabellari e, dall'altro, la considerazione di alcune circostanze di fatto, acquisite al giudizio, che si ponevano palesemente in contrasto con i suddetti parametri).

Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)