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Sez. 2, Sentenza n. 35266 del 13/06/2007 Ud. (dep. 21/09/2007) Rv. 237849 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Circostanza aggravante di cui all'art. 378, comma secondo, cod. pen. - Natura giuridica - Conseguenze - Rapporti con la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991.
Stato
decisa il 2007-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237849-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

La circostanza aggravante di cui all'art. 378, comma secondo, cod.pen. ha natura oggettiva, poiché attiene alla maggiore entità del danno subito dall'amministrazione della giustizia per effetto della lesione dell'interesse alla repressione del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. (oggetto del favoreggiamento), considerato di particolare gravità; conseguentemente, essa sussiste per il solo fatto che il soggetto "favorito" abbia fatto parte dell'organizzazione criminosa di stampo mafioso, non occorrendo la prova che l'attività di favoreggiamento sia diretta ad agevolare l'attività del sodalizio. (La S.C. ha anche evidenziato la differenza sussistente con la circostanza aggravante di cui all'art. 7, comma primo, u.p., L. n. 203 del 1991, che ha natura soggettiva, fondandola sulla maggiore pericolosità sociale dimostrata dall'agente attraverso l'intento di perseguire il vantaggio dell'associazione mafiosa, che necessita, pertanto, di specifica prova).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 com. 2, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)