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Sez. 5, Sentenza n. 5031 del 08/03/2005 (Rv. 580006 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Definizione del giudizio "in rito" senza esame della domanda - Denuncia dell'erroneità della decisione - Sufficienza - Rinvio all'atto introduttivo di primo grado - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580006-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

Qualora l'impugnazione investa una pronuncia in rito che abbia negato il diritto alla pronuncia nel merito (nella specie, una sentenza della commissione tributaria provinciale che si era limitata a dichiarare la tardività dell'atto introduttivo, senza quindi prenderlo in esame), l'appellante può limitarsi nel gravame a denunciare l'erroneità della decisione ed a richiamare l'atto introduttivo del primo grado, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito, di cui il giudice del gravame può prendere conoscenza visionando l'atto nel fascicolo dell'appellante ovvero in quello d'ufficio di primo grado, atteso che dall'accoglimento dell'impugnazione discende l'integrale devoluzione al giudice dell'appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)