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Sez. 1, Sentenza n. 28667 del 27/12/2013 (Rv. 629573 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Requisiti di non fallibilità ex art. 1, secondo comma, lett. b, legge fall. - Individuazione dei "ricavi lordi" - Riferimento alle sole voci n. 1 e n. 5 dello schema dell'art. 2425, lett. A, cod. civ. - Necessità - Variazioni delle rimanenze - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629573-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE

In tema di requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b, legge fall. (nel testo risultante dalla riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), per l'individuazione dei "ricavi lordi", che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 («ricavi delle vendite e delle prestazioni») e n. 5 («altri ricavi e proventi») dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.. Non rientrano, invece, in tale nozione le voci dalla n. 2 alla n. 4 del menzionato schema e, in particolare, le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423 bis cod. civ., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423 bis, Cod. Civ. art. 2425 lett. A, Legge Falliment. art. 1 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)