diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 17911 del 01/06/2022 (Rv. 665216 - 01)

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento dei dati personali - Consenso - Requisiti - Approvazione del trattamento in ambito associativo - Consenso espresso in delibere assembleari - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665216-01

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di dati personali, la legittimità del trattamento presuppone un valido consenso dell'interessato, prestato in modo espresso, libero e specifico, in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato. Tale principio rileva e prevale in ogni rapporto, anche di natura associativa, non potendo pertanto ritenersi un trattamento giustificato dal consenso espresso in un deliberato assembleare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il trattamento dei dati effettuato da una società cooperativa che, con l'approvazione dell'assemblea, aveva pubblicato in bacheca le valutazioni settimanali di ciascun socio lavoratore, identificato con fotografia, nome e cognome, attraverso immagini grafiche - le "faccine" - affiancate da specifiche motivazioni del giudizio in tal modo espresso).

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 23, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)