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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29101 del 18/12/2020 (Rv. 659947 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Atto di riconoscimento - Soggetto legittimato - Riconoscimento proveniente da un terzo - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659947-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Il riconoscimento del diritto, è idoneo ad interrompere la prescrizione, a norma dell'art. 2944 c.c., purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere e che ne abbia poteri dispositivi, e non già da un terzo che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)