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Sez. L, Sentenza n. 3969 del 13/09/1977 (Rv. 387662 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO - MANCATA TRATTENUTA DELLA QUOTA DI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE - RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387662-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO - MANCATA TRATTENUTA DELLA QUOTA DI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE - RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il datore di lavoro che non abbia operato, sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, la trattenuta della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore, puo esercitare il diritto di rivalsa mediante Azione giudiziaria, tranne che egli abbia coscientemente e volontariamente omesso il versamento nel termine o vi abbia provveduto in misura inferiore al dovuto, poiche in tal caso egli e obbligato al pagamento dei contributi anche per la quota a carico del dipendente (art 23 legge 4 aprile 1952, n 218).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19 com. 2, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)