diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3603 del 19/10/1976 (Rv. 382346 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - ASSEGNAZIONE DEL RICORSO - CAUSA TRATTATA DAL GIUDICE A QUO COL RITO SPECIALE DEL LAVORO - ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AD UNA SEZIONE ORDINARIA IN RELAZIONE ALLA MATERIA DEL CONTENDERE - LEGITTIMITA - NUOVA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO PRESIDENTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (REVOCATORIA FALLIMENTARE DEI PAGAMENTI DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI ESEGUITI DAL DATORE DI LAVORO POI FALLITO; SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO - SEZIONE DEL LAVORO -; ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AD UNA SEZIONE ORDINARIA).*
Stato
decisa il 1976-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382346-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - ASSEGNAZIONE DEL RICORSO - CAUSA TRATTATA DAL GIUDICE A QUO COL RITO SPECIALE DEL LAVORO - ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AD UNA SEZIONE ORDINARIA IN RELAZIONE ALLA MATERIA DEL CONTENDERE - LEGITTIMITA - NUOVA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO PRESIDENTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (REVOCATORIA FALLIMENTARE DEI PAGAMENTI DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI ESEGUITI DAL DATORE DI LAVORO POI FALLITO; SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO - SEZIONE DEL LAVORO -; ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AD UNA SEZIONE ORDINARIA).*

Di fronte ad una causa trattata secondo il rito speciale del lavoro da parte del giudice di appello, la prima Presidenza della Corte di Cassazione, ai fini dell'Esercizio del potere ordinatorio di assegnazione del ricorso alla Sezione della Corte per fissazione dell'udienza di discussione, non e vincolata dal rito adottato dal giudice a quo, ma puo tener conto della materia del contendere. Lo stabilire se il ricorso prospetti una controversia individuale di lavoro o di previdenza ed assistenza, e compito riservato alla Sezione lavoro del supremo collegio (ovvero alle Sezioni Unite), ma spetta altresi a ciascuna Sezione (per effetto dell'assegnazione operata dal primo Presidente) che dovra spogliarsi della causa, rimettendola nuovamente al medesimo, per l'opportuna designazione, solo nella ipotesi in cui la relativa indagine si concluda positivamente, mentre potra trattenerla e deciderla, nel caso opposto. (nella specie, era stata impugnata con ricorso per Cassazione una sentenza resa dalla Corte di appello di Milano - Sezione del lavoro, in tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti di contributi assicurativi versati all'INPS dal datore di lavoro poi fallito ed il ricorso era stato assegnato ad una Sezione ordinaria).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Cod. Proc. Civ. art. 376 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)