Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Testo in vigore al
Titolo III. Sviluppo economico
Capo I. Industria e commercio
Art. 37
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" concernono in generale l'attivita' di ricerca, coltivazione, trasformazione ed elaborazione di materie prime destinate a produrre beni e servizi di consumo e strumentali, ivi comprese le fonti di energia.
2. In particolare sono di competenza della regione:
a) la programmazione dello sviluppo industriale;
b) la programmazione ed il finanziamento delle strutture territoriali a fini industriali;
c) la disciplina e l'incentivazione della produzione industriale;
d) l'amministrazione del patrimonio minerario regionale e la disciplina dell'attivita' di ricerca, di rilevazione geo-mineraria di estrazione, trasformazione e commercializzazione dei minerali;
e) il coordinamento, la vigilanza e tutela degli enti ed organismi preposti allo sviluppo industriale ed economico;
f) la disciplina degli interventi creditizi e finanziari di incentivazione delle attivita' industriali nei limiti indicati dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 38
1. Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alla regione relativamente ai piani regolatori, spettano alla regione le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Art. 39
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "commercio" concernono l'attivita' intesa ad organizzare, promuovere e favorire la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci.
2. In particolare sono di competenza della regione le funzioni concernenti:
a) la disciplina dell'esercizio dell'attivita' di distribuzione commerciale fissa e ambulante;
b) la promozione commerciale;
c) le fiere, mostre e mercati, inclusa anche la disciplina dei mercati all'ingrosso ed alla produzione;
d) la formazione dei piani urbanistici commerciali regionali e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela relative ai piani di urbanistica commerciale dei comuni;
e) l'esercizio delle competenze regionali in materia di annona.
Art. 40
1. La regione autonoma della Sardegna adotta i provvedimenti che le leggi successive all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuiscono alle regioni a statuto ordinario in materia di commercio.
Art. 41
1. Ferme restando le funzioni gia' di competenza della regione e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, e' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;
c) all'attivita' dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1 gennaio 1980.
2. La regione puo' altresi' svolgere in sede locale attivita' integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonche' assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.
Art. 42
1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la dichiarazione della natura internazionale delle fiere;
2) le esposizioni universali;
3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentita la regione.
Art. 43
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:
a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;
b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti orto-floro-frutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;
d) alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande nonche' degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;
e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgono attivita' all'ingrosso fuori dei mercati;
f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E., alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;
g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.
2. Resta ferma la potesta' della regione di fissare, con legge, criteri generali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
3. Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte dei comuni in merito:
a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima;
b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;
c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.
Art. 44
1. Sono di competenza della regione le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.
2. Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento.
3. Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino a quando la regione non disciplinera' la materia con propria legge.
Capo II. Turismo, industria alberghiera
Art. 45
1. La regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
1) la vigilanza sull'attivita' svolta e sui servizi prestati, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attivita' turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali;
2) l'emanazione del parere per il nulla osta relativo al rilascio della licenza dell'agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, che resta di competenza dello Stato.
Art. 46
1. Sono delegate alla regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative.
2. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.
3. La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima.
4. L'identificazione delle aree predette e' effettuata, entro il 31 dicembre 1979, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa, della marina mercantile e delle finanze, sentita la regione.
5. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette puo' essere modificato.
Art. 47
1. Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna, le funzioni amministrative in materia di:
a) promozione di attivita' ricreative e sportive;
b) gestione di impianti e servizi complementari alle attivita' turistiche;
c) rifugi montani, campeggi ed altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.
Capo III. Acque minerali e termali - miniere, cave e saline
Art. 48
1. La regione esercita tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate agli articoli 3, lettere h) e m), e 4, lettera a), dello statuto.
Capo IV. Artigianato
Art. 49
1. Sono trasferite alla regione:
a) le funzioni esercitate istituzionalmente dalle camere di commercio in materia di artigianato;
b) le funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato.
2. Sono altresi' delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato.
3. Per la regione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.
Art. 50
1. Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna:
a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.
Capo V. Agricoltura e foreste
Art. 51
1. Sono trasferite alla regione le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato relativi alla classifica dei territori montani previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657.
2. Sono trasferite alla regione le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento.
3. La regione e' tenuta ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalita' indicate al primo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V ed agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta.
5. Sono trasferite alla regione le funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.
6. Sono altresi' trasferite alla regione le funzioni attualmente esercitate dalle camere di commercio concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonche' le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
7. Passano alla regione i beni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali non ancora ad essa trasferiti, cosi' come previsto dall'art. 3 della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, e successive modificazioni.
8. La regione e' sentita sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonche' sui pareri e le direttive del CIPE a tali enti.
Art. 52
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Compete, altresi', alla regione, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono altresi' trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversita' atmosferiche e dalle calamita' naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.
3. Le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato, sentita la regione, per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.
Art. 53
1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
b) la determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarieta' nazionale e da assegnare alla regione su proposta della stessa e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
c) le attivita' di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale;
d) gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale;
e) la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale;la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica. La regione puo' avvalersi delle strutture statali preposte alla sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante apposite convenzioni;
f) l'ordinamento e la tenuta dei registri di varieta' e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando e' richiesta la unicita' per tutto il territorio nazionale; la disciplina e il controllo di qualita' nonche' la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette;la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole;
g) la formazione della carta della montagna;
h) le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste;
i) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2. Trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni relative alla istituzione e alla tenuta dei registri di varieta' e dei libri genealogici.
Art. 54
1. Sono trasferite alla regione le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonche' per l'attivita' necessaria di ricerca e sperimentazione.
2. Sono altresi' trasferite alla regione le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonche' i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.
3. La regione conferisce la qualifica di utente di motore agricolo e provvede alla disciplina amministrativa del settore.
4. Ferme restando le competenze degli UTIF sono delegate alla regione le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
5. E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;
b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA;
c) il controllo di qualita' dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualita' e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazioni delle relative zone di produzione.
6. Lo Stato si avvale anche della collaborazione della regione per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.
Art. 55
1. Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna, le funzioni amministrative in materia di:
a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione;
b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.
Titolo IV. Assetto ed utilizzazione del territorio
Capo I. Urbanistica
Art. 56
1. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato, d'intesa con la regione.
2. La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con la regione, che deve sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Art. 57
1. Sono delegate alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
2. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed il comitato regionale per i beni culturali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalla regione;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicita';
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
f) la adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali, centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
3. Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.
4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.