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Sez. 1 - , Ordinanza n. 16441 del 09/06/2023 (Rv. 668004 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE | Sequestro giudiziario - Provvedimento di attuazione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668004-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE

Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l'attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.

Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 676, Cod. Proc. Civ. art. 677, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)