Sez. 2, Sentenza n. 19092 del 06/11/2012 (Rv. 624147 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Pareti finestrate - Nozione - Vetrata fissa e terrazzo di copertura - Riferibilità - Esclusione - Fondamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
In tema di rapporti di vicinato, ai fini dell'applicabilità della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, di cui all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (norma eccezionale, e perciò insuscettibile di interpretazione analogica), non può considerarsi "parete finestrata" né una vetrata fissa e priva di aperture, la quale, non consentendo l'affaccio, non è configurabile come veduta, ma come semplice luce, né un terrazzo di copertura, il quale non costituisce elemento integrante della parete sottostante, bensì parte distinta e sovrapposta dell'edificio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)