Sez. 6, Sentenza n. 12514 del 14/01/2015 Cc. (dep. 24/03/2015) Rv. 263067 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Reato permanente - Sottoposizione a misura restrittiva della persona richiesta per la parte di condotta successiva alla consegna - Violazione del principio di specialità - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana, il rispetto del principio di specialità riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna della persona richiesta, di tal che, in ipotesi di reato permanente, se il suddetto principio impedisce che l'interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito. (Fattispecie in tema di reato di associazione per delinquere di tipo mafioso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)