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REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/72 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 1972 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore degli ortofrutticoli sono attualmente sparse in vari regolamenti distinti, elaborati in epoche diverse e modificati _ taluni _ varie volte dopo la loro adozione; che, per il loro numero, la loro complessità e la difficoltà di coordinarne le disposizioni, i testi in oggetto mancano della chiarezza necessaria per qualsiasi regolamentazione; che, in tali condizioni, è opportuno procedere alla loro codificazione;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che puo assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

considerando che la produzione di ortofrutticoli costituisce un elemento importante del reddito agricolo e che, pertanto, si deve tendere a realizzare un equilibrio tra l'offerta e la domanda, tenendo conto degli scambi con i paesi terzi, ad un livello di prezzi equo per i produttori, pur favorendo la specializzazione all'interno della Comunità:

considerando che, nell'ambito degli obiettivi da raggiungere, una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati è la determinazione di norme comuni da applicarsi agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità o spediti verso i paesi terzi; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente, di orientare la produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;

considerando che la normalizzazione puo raggiungere il suo pieno effetto soltanto se attuata a tutti gli stadi della commercializzazione; che possono tuttavia prevedersi delle eccezioni per talune operazioni che intervengono all'inizio del circuito di commercializzazione, nonché per i prodotti avviati verso le industrie trasformatrici;

considerando che le norme di qualità devono poter essere completate, ove necessario, per un periodo limitato, con l'aggiunta di categorie di qualità inferiori; che la definizione di tali categorie deve essere fissata tenendo conto della situazione delle tecniche di produzione e di commercializzazione, nonché del fatto che la commercializzazione dei prodotti in questione presenta interesse solo sul piano locale e che conseguentemente non è opportuno applicare dette categorie all'importazione dei prodotti in provenienza dai paesi terzi; tuttavia, è opportuno prevedere che dette categorie di qualità o talune delle loro specificazioni siano applicabili soltanto se i prodotti ad esse rispondenti sono necessari per far fronte alle esigenze del consumo;

considerando che, nel caso di raccolti particolarmente deficitari, è utile prevedere la possibilità di adottare, per un periodo limitato, misure derogative all'applicazione delle norme di qualità allo scopo di permettere la commercializzazione dei prodotti non conformi a tali norme;

considerando che, qualora i prodotti rispondenti alle norme superino le esigenze del consumo anche se per questi prodotti non fosse applicabile la categoria supplementare di qualità, è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure per modificare la calibratura minima richiesta per tali prodotti;

considerando che, per assicurare il rispetto delle norme di qualità ed ottenerne un'applicazione uniforme, è necessario prevedere un controllo e l'obbligo d'infliggere sanzioni per le eventuali infrazioni;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato degli ortofrutticoli, la costituzione di organizzazioni di produttori, che facciano obbligo ai loro membri di conformarsi a determinate norme specialmente in materia di commercializzazione, contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che occorre pertanto prevedere disposizioni volte ad agevolare la costituzione e il funzionamento delle suddette organizzazione; che, a tal fine, è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a queste organizzazioni aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento; che, tuttavia, occorre limitare l'ammontare di tali aiuti è conferire loro un carattere transitorio e decrescente, per aumentare gradualmente la responsabilita finanziaria dei produttori;

considerando che, per stabilizzare i corsi è auspicabile che tali organizzazioni possano intervenire sul mercato, applicando, in particolare, un prezzo di ritiro dalla vendita, al di sotto del quale i prodotti dei loro aderenti vengono ritirati dalla vendita;

considerando che, allo scopo di far fronte, per taluni ortofrutticoli che presentano un particolare interesse per il reditto dei produttori, a gravi perturbazioni sul mercato comunitario, è necessario fissare, per ciascuno di questi prodotti, un prezzo di base rappresentativo delle zone di produzione della Comunità, aventi i prezzi più bassi, nonché un prezzo d'acquisto, che servano a determinare i livelle dei prezzi per gli interventi e l'ammontare delle compensazioni da concedere a titolo di questi interventi;

considerando che quando si presentano tali perturbazioni, è opportuno prevedere per gli Stati membri l'obbligo di accordare compensazioni finanziarie alle organizzazioni di produttori che dispongono il ritiro dal mercato e quello di acquistare i prodotti offerti, in caso di crisi grave; che, tuttavia, poiché l'adempimento di quest'ultimo obbligo puo comportare gravi difficoltà in taluni Stati membri, è opportuno prevedere che tali Stati membri possano esserne esonerati;

considerando che l'azione delle organizzazione di produttori deve potersi esercitare tenendo conto di talune condizioni locali di mercato e con la necessaria prontezza per evitare il protrarsi del crollo dei corsi;

considerando che è opportuno adottare le misure necessarie affinche gli interventi abbiano per oggetto con priorità i prodotti delle categorie di qualità inferiori al fine di consentire una migliore commercializzazione dei prodotti delle categorie di qualità superiori;

considerando che le misure di intervento possono avere pieno effetto soltanto se i prodotti ritirati dal mercato non non sono nuovamente immessi nel circuito commerciale abituale per il genere di prodotti considerati; che occorre definire le varie forme di destinazioni o utilizzazioni rispondenti a tale condizione in modo da evitare, nella misura del possibile, la distruzione dei prodotti cosi ritirati;

considerando che, in periodo d'intervento sul mercato, le quantità di prodotti che possono essere ritirati o acquistati rischiano di superare le possibilità offerte dalle destinazioni o utilizzazione ammesse; che in tal caso è opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, a talune condizioni, misure intese a favorire l'utilizzazione dei prodotti da parte dei produttori nella loro azienda;

considerando che l'attuazione di un mercato unico nella Comunità nel settore degli ortofrutticoli implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, in linea di massima, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune deve bastare a stabilizzare il mercato comunitario impedendo che il livello dei prezzi nei paesi terzi e le loro oscillazioni si ripercuotono sui prezzi praticati all'interno della Comunità;

considerando, tuttavia, che è necessario evitare, sul mercato della Comunità, perturbazioni dovute ad offerte in provenienza dai paesi terzi fatte a prezzi anormali; che a tal fine occorre prevedere la fissazione per gli ortofrutticoli, di prezzi di riferimento e la riscossione, in più del dazio doganale, di una tassa di compensazione, quando il prezzo d'entrata dei prodotti importati è inferiore al prezzo di riferimento;

considerando che, nella maggior parte dei casi, il regime cosi instaurato consente di rinunciare a qualsiasi misura di restrizione quantitativa alla frontiera esterna della Comunità; che, in circostanze eccezionali, tale meccanismo puo risultare inefficiente; che, per non lasciare in simili casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero risultarne, proprio quando sono stati aboliti degli ostacoli all'importanzione esistenti precedentemente, è opportuno consentire alla Comunità di prendere rapidamerte tutte le misure necessarie;

considerando tuttavia che, per taluni prodotti, un'applicazione troppo rapida di tale regime potrebbe provocre gravi perturbazioni su alcuni mercati degli Stati membri; che, pertanto, al fine di consentire un adequamento alle nuove condizioni di concorrenza che risulteranno da tali misure di divieto, è opportuno autorizzare per tali prodotti al mantenimento per un dato periodo e ad alcune condizioni delle misure restritive attualmente esistenti negli Stati membri;

considerando che, per salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale di ortofrutticoli, è opportuno prevedere la possibilita di concedere una restituzione all'esportazione di tali proditti verso i paesi terzi;

considerando che l'attuazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aruti; che e quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, siano applicabili nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli comporta delle normi comuni in materia di concorrenza, un regime di prezzi e d'interventi, nonchè un regime di scambi con i paesi terzi.

2. Tale organizzazione disciplina i prodotti appartenenti alla voce 07.01, escluse le sottovoci 07.01 A e 07.01 N, e alle voci da 08.02 a 08.09, escluse le sottovoci 08.04 A Il e 08.05 F, della tariffa doganale comune.

Titolo I. Norme comuni

Art. 2

1.

Possono essere fissate, per prodotto o grappo di prodotti, norme comuni, in appresso denominate "norme di qualità", per prodotti destanata ad essere forniti al consumatore allo stato fresce. Tali norme possono comportare categorie di qualità "lil" definite tenendo conto:

— dell'interesse economico che, prodotti considerati presentano per i produttori.

— della necessita di venire in contro alle esigenze dei consumatori.

Possono essere altresa fissate norme di qualità per prodotti destinati alla ciasformazione industriale.

2.

Il Consiglio decide, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, quali prodotti devone formare oggetto di norme di qualità

Tali norme di qualità nonché la relativa data di applicazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.

3.

I prodotti elencati nell'allegato I destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco formano oggetto di norme di qualità.

Le modifiche da apportare alle norme esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33.

Art. 3

1. Quando sono state fissate norme di qualità, I prodotti ai quali esse si applicano non possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti o commercializzati in altro modo, all'interno della Comunità, se non sono conformi a dette norme.

2. Non sono soggeti all'obbligo di conformita alle norme di qualità all'interno di uno Stato membro:

  1. a) i prodotti venduti o forniti dal produttore a centri di condizionamento e d'imballaggio o a centri di deposito o avviati dall'azienda del produttore verso tali centri.

  2. b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio.

  3. c) fatte salve disposizioni nazionali piu restrittive:

    — i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti o commercializzati in altro modo dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso, fra i quali i mercati alla produzione, situati nella zona di produzione,

    — i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di condizionamento e di imballaggio o centri di deposito situati nella stessa zona di produzione.

3. Non sono soggetti all'obbligo di confornita alle normé di qualità:

  1. a) i prodotti avviati verso le industrie di trasformazione, salvo eventuale fissazione di norme di qualità per i prodotti destinati alla trasformazione industriale.

  2. b) i prodotti seduti al consumatore per il suo fabbisogno personale da parte del produttore nell'azienda di quest'ultimo.

4. Per i prodotti di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), deve essere fernita la prova che essi rispendono alle condizioni previste in particolare per quanto riguarda la loro destinazione.

5. Misare complementari di esenzione dall'obbligo di conformita alle norme di qualità, nonché le modalita di applicazione del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Art. 4

1.

Le categorie di qualità III o alcune delle loro specificazioni si applicano soltanto se i prodotti che rientrano in tali categorie o in alcune delle loro specificazioni sono necessari per soddisfare le esigenze del consumo.

L'applicazione di queste categorie di qualità o di alcune delle loro specificazioni é decisa secondo la procedura di cui all'articolo 33.

2. Salvo proroga decisa secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, le categorie di qualità III non possono essere più applicate allo scadere del quinto anno successivo alla data dell'entrata in vigore del regolamento che le ha stabilite.

Art. 5

1. Qualora i prodotti conformi alle norme comuni di qualità non bastino a soddisfare le esigenze del consumo, si possono adottare per un periodo limitato, misure di deroga all'applicazione delle norme medesime. Per i prodotti per i quali sia stata definita una categoria di qualità "III", l'adizione di tali misure é subordinata alla preventiva o contemporanea applicazione di detta categoria di qualità.

2.

Qualora i prodotti conformi alle norme di qualità superino le esigenze del consumo, si possono prendere misure per modificare la calibratura minima richiesta per i prodotti ammessi alla commercializzazione all'interno della Comunità in applicazione dell'articolo 3.

Per i prodotti per i quali sia stata definita una categoria di qualità III, tali misure possono essere adottate unicamente a condizione che detta categoria non sia applicabile.

3. le misure indicate al paragrafi le 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Art. 6

1. Le indicazioni previste dalle norme di qualità per quanto concerne le indicazioni esterne devono figarare a caratteri leggibili su uno dei lati dell'imballaggio o o mediante stampatura diretta o mediante eticheta saldamente fissata al collo.

2. Per le merci spedite alla rinfusa caricate direttamente su un mezza di trasporto, tali indicazioni devono figurare su un documento che accompagna la merce o su uno sched collacta in modo visibile all'interno del mezzo in trasporto.

Art. 7

Nella fase della vendita al minuto quando i prodotti sono offerti nell'imballaggio, le indicazioni esterne previste devono essere esposte in modo visibile. I prodotti possono non essere presentati nell'imballaggio purche il rivenditore al minuto apponga sulla merce messa in vendita un cartello sul quale rigurino in caratteri molto visibili le indicazioni previste dalle norme di qualità relative:

— alla varietà,

— all'origit del prodotto,

— alla categoria di qualità.

Art. 8

1.

Per verificare se i prodotti per i quali sono state tissate norme di qualità siano conformi alle disposizioni degli articoli da 3 a, viene effettuato un controllo di conformità con il metodo del sondaggio, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché durante il trasporto, da parte degli organismi designati da ciascuno Stato membro.

Tale controllo deve essere effettuato preferibilmente prima della partenza dalle zone di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce.

Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione gli organismi da essi designati ad effettuare il controllo.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Art. 9

Le disposizioni degli articoli da 3 a 8 si applicano ai prodotti importati nella Comunità, dopo l'espletamento delle operazioni che devono essere effetuate all'importazione in conformità delle disposizioni comunitarie esistenti in materia. Qualora essi siano commercializzati nell'imballaggio di origine, i prodotti originari o in provenienza dai paesi terzi diversi dai paesi terzi europei e dai paesi non europei del bacino del Mediterraneo non sono soggetti, in materia di indicazioni esterne, all'obbligo di conformita con le disposizioni previste dalle norme di qualità salvo per quanto riguarda l'indicazione:

— della varietà,

— del paese d'origine,

— della categoria di qualità.

Qualora tali indicazioni non figurino sui colli ammessi all'importazione, le operazioni tecniche connsse alle indicazioni esterne vengono effettuate dall'importatore.

Tuttavia, quest'ultimo puo essere dispensato da detto obbligo, se il primo acquirente al quale egli rende la merce si impegna al effetuare dette operazioni sotto il controllo del servizio competente delle Stato membro importatore.

Art. 10

1. Le misure volte a garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni previste nel presente titolo, in particolare in materia di controllo, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.

2.

Gli Stati membri prendono tutte le mesure adequate per punure le infrazioni alle disposizioni del presente titolo.

Essi comunicano alla Commissione le misure di cui al comma precedente, al più tardi un mese dopo la loro adozione.

Art. 11

I prodotti per i quali sono fissate norme di qualità sono ammessi all'importazione in provenienza dai paesi terzi solo se sono conformi alle disposizioni delle norme di qualità concernenti le categorie "Extra", "I" o "II" o a norme perlomeno equivalenti. La Commissione prende le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Art. 12

1.

I prodotti per i quali sono fissate norme di qualità sono ammessi all'esportazione verso i paesi terzi solo se sono conformi alle disposizioni delle norme di qualità concernenti le categorie "Extra" "I" o "II".

Possono tuttavia essere accordate deroghe secondo la procedura di cui all'articolo 33, in considerazione delle esigenze dei mercati di destinazione.

2. Lo Stato membro esportatore sottopone i prodotti destinati all'esportazione verso i paesi terzi a un controllo di qualità prima che passino la frontiera del suo territorio.

3. Le modalita di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Titolo II. Organizzazioni di produttori

Art. 13

Ai sensi del presente regolamento si intende per "organizzazione di produttori" ogni organizzazione di produttori di ortofrutticoli costituita per iniziativa dei produttori stessi, segnatamente allo scope.

— di promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione per uno o più prodotti di cui all'articolo 1.

— di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti in causa, e che implica per i produttori associati l'obbligo:

— di vendere, per il tramite dell'organizzazione di produttori, tutta la produzione relativa al prodotto o ai prodotti per il quale o per i quali hanno aderito, tenendo present che l'organizzazione puo tuttavia esentare i produttori da tale obbligo per determinate quantita,

— di applicare, in materia di produzione e commercializzazione le norme adottate dall'organizzazione le produttori per migliorare la qualità dei prodotti e per adattare si volume dell'offerta alle esigenze del mercato.

Articulo 14

1. Gli Stati membri possono accordare alle organizzazioni di produttori, nei tre anni successivi alla data della loro costituzione, aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione ed a agevolarne, il funzionamento purche tali organizzazione offrano una garanzia sufficiente quanto alla durata e all'eficacia della loro azione, l'importo di tali aiuti non puo superare per il primo, il secondo e il terzo anno rispetavente il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore della produzione commercializzata, coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori. Per ciascuno anno il valore di tale produzione e calcolato forfettariamente sulla base:

— della produzione media commercializzata dai produttori aderenti, durante i tre anni civili che presedono quello della loro adesione,

— dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori durante lo stesso periodo.

2. Gli Stati membri possono accordare alle organizzazioni di produttori, durante i cinque anni successivi alla costituzione dei fondi d'intervento di cui all'articolo 15, direttamente o tramite istituti di credito, degli aiuti sotto forma di prestiti a condizioni speciali destinati a coprire una parte delle spese prevedibili relative agli interventi sul mercato contemplati all'articolo 15.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono portati a conoscenza della Commissione in una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alla fine di ogni esercizio finanziaria.

Art. 15

1.

Per i prodotti di cui all'articolo 1 le organizzazioni di produttori o le associazioni di queste organizzazioni possono fissare un prezzo di ritiro dalla vendita al di sotto del quale le organizzazioni di produttori non mettono in vendita i prodotti o'oferti dai produttori aderenti; in tal caso, per i prodotti di cui all'allegato II, rispondenti alle norme di qualità, le organizzazioni di produttori o eventualmente le associazioni di queste organizzazioni concedono ai produttori associati un'indennita per le quantita di prodotti che rimangono invendute, fatta salva la facolta di concedere un indennita per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 che non sono elencati nell'allegato II. Gli Stati membri possono fissare il livello massimo del prezzo di ritiro dalla vendita. In tal caso, e quando si tratta di un prodotto di cui all'allegato II, essi fissano tale prezzo a un livello almeno uguale a quello che risulta dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18.

La destinazione dei prodotti cosi ritirati dalla vendita deve essere fissata dall'organizzazione di produttori in modo da non ostacolare il normale collocamento della produzione in causa.

Per il finanziamento di tali operazioni di ritiro dalla vendita, i produttori associati costituiscono un fondo di intervento alimentato da contributi basati sulle quantita messe in vendita.

2.

L'organizzazione di produttori notifica alle autorità nazionali, che li comunicano alla Commissione, i seguenti elementi:

— l'elenco dei prodotti per i quali intende praticare il sistema di cui al paragrafo 1,

— il periodo di applicazione dei prezzi di ritiro dalla vendita,

— i livelli dei prezzi di ritiro dalla vendita previsti e praticati.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Titolo III. Regime dei prezzi e degli interventi

Art. 16

1.

Per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa annualmente prima dell'inizio della campagna di commercializzazione un prezzo di base e un prezzo di acquisto, determinati rispettivamente in conformità delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

Detti prezzi, che sono validi per tutta la Comunita, vengono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione o per ciascuno dei periodi nei quali puo essere suddivisa tale campagna in funzione dell'evoluzione stagionale dei corsi. La durata della campagna è fissata escludendo i periodi di debole commercializzazione di inizio e di fine campagna.

2.

Il prezzo di base è uguale alla media aritmetica dei corsi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi della Comunita sitati nelle zone di produzione eccedentarie aventi i prezzi più bassi, nelle tre campagne precedenti la data di fissazione dei prezzo di base, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali, quali la varieta o il tipo, la categoria di qualità il calibro e il condizionamento. Nello stabilire la media non vengono considerati i corsi che, per ciascun mercato rappresentativo, possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni su rate mercato.

Le zone di produzione eccedentarie considerate per la determinazione del prezzo di base devono rappresentare, nel loro insieme, per il periodo considerato, dal 20 al 30 % della produzione comunitaria del prodotto in causa.

3. Il prezzo d'acquisto è determinato per ciascun prodotto considerato ad un livello compreso:

— tra il 40 e il 45 % del prezzo di base per i cavolfiori e i pomodiri,

— tra il 50 e il 55 % del prezzo di base per le mele e le pere,

— tra il 60 e il 70 % del prezzo di base per gli altri prodotti dell'allegato II

— delle caratteristiche del mercato e in particolare dell'entità delle fluttuazioni dei corsi,

— della necessita di fissare il prezzo stesso a un livello tale da contribuire, mediante le misure di cui agli articoli 15, 18 e 19, ad assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza peraltro comportare il formarsi di eccedenze strutturali nella Comunità.

tenendo conto:

4.

Per un prodotto che presenta caratteristiche commerciali diverse da quelle del prodotto considerato per la fissazione del prezzo di base, il prezzo al quale il prodotto è acquistato nel quadro delle disposizioni dell'articolo 19 è calcolato applicando al prezzo d'acquisto fissato dal Consiglio coefficienti di adattamento.

I coefficienti di adattamento sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Art. 17

1. Gli Stati membri communicano alla Commissione, ogni giorno di mercato durante il periodo di applicazione del prezzo di base e del prezzo di acquisto, i corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per prodotti aventi le stesse caratteristiche di quelli presi in considerazione per la fissazione del prezzo di base.

2.

sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati degli Stati membri sui quali, per un determinato prodotto, una parte notevole della produzione nazionale e commercializzata nel corso della campagna o di uno dei periodi nei quali e stata suddivisa la campagna.

L'elenco di tali mercati i stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Art. 18

1. Gli Stati membri accordano una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che procedono ad interventi nel quadro delle disposizioni dell'articolo 15 purchè:

  1. a) il prezzo di ritiro dalla vendita ammonti:

    — a un livello pari al massimo a quello del prezzo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, primo trattino, maggiorato del 10 % del prezzo de base, per i prodotti aventi le caratteristiche previste dalle norme di qualità per la categoria II o le categorie superiori,

    — a un livello pari al massimo a quello del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 19, paragrafo 2, secondo trattino, maggiorato del 10 % del prezzo di base, per i prodotti aventi la caratteristiche previste dalle norme di qualità per la categoria III.

  2. b) L'indennità concessa ai produttori associati per i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato non superi l'importo risultante dall'applicazione del prezzo di ritiro della vendita a tali quantitativi.

2. Il valore della compensazione finanziaria è uguale alle indennità versate dalle organizzazioni di produttori, diminuite delle entrate nette provenienti dai prodotti ritirati dal mercato.

3. La concessione della compensazione finanziaria è subordinata, per i prodotti che le organizzazioni di produttori non possono orientare verso una delle destinazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, a una utilizzazione conforme alle direttive emanate dallo Stato membro in virtu delle disposizioni dell'articolo 21.

Art. 19

1. Qualora per un determinato prodotto e per uno dei mercati rappresentativi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, i corsi comunicati alla Commissione in conformità del paragrafo 1 di detto articolo permangano per tre giorni consecutivi di mercato inferiori al prezzo d'acquisto, la Commissione costata immediatamente che il mercato del prodotto in oggetto si trova in una situazione di crisi grave.

2. In seguito a questa costatazione, gli Stati membri assicurano tramite gli organismi o le persone fisiche o giuridiche designati a tale scopo, l'acquisto dei prodotti di origine comunitaria offerti, a condizione che siano conformi alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme di qualità e che non siano stati ritirati dal mercato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1. Questi prodotti sono acquistati:

— al prezzo d'acquisto previa applicazione del coefficiente di adartamento della categoria di qualità II ed eventualmente degli altri coefficienti di adattamento, a condizione che rispondano alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme di qualità per tale categoria o per le categorie superiori.

— al prezzo d'acquisto previa applicazione del coefficiente di adattamento della categoria di qualità III ed eventualmente degli altri coefficienti di adattamento, purchè rispondano alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme di qualità per tale categoria.

3. Le operazioni di acquisto sono sospese non appena i corsi rimangano superiori al prezzo di acquisto per tre giorni consecutivi di mercato; la Commissione costata immediatamente che tale condizione si è verificata.

4.

Possono essere esonerati dall'obbligo previsto al paragrafo 2 gli Stati membri per i quali l'assolvimento di tale obbligo comporta gravi difficolta. Essi informano la Commissione dell'esistenza di tali difficoltà al fine di ricorrere a tale esonero.

Gli Stati membri che ricorrono a tale esonero prendono tutte le misure adeguate per la costitutuzione di organizzazioni di produttori che effettuino interventi sul mercato nel quadro delle disposizioni dell'articolo 15.

5.

La Commissione presenta al Consiglio, entro il 1 * maggio 1971, una relazione sui risultati ottenuti dall'instaurazione del regime d'intervento, in particolare per quanto riguarda l'entità della produzione coperta dalle misure di intervento adottate dalle organizzazione di produttori.

Le misure che risulteranno necessarie per instaurare un sistema uniforme d'intervento saranno adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.