Sez. 5, Sentenza n. 7362 del 14/11/2023 Ud. (dep. 19/02/2024) Rv. 286078-01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Estinzione del reato per condotte riparatorie - Rimessione in termini ex art. 162-ter, comma secondo, cod. pen. - Omessa quantificazione del risarcimento da parte della persona offesa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la rimessione in termini prevista dall'art. 162-ter, comma secondo cod. pen. presuppone, a fronte di un già proposto congruo risarcimento, l'impossibilità per l'imputato di adempiere per causa a lui non imputabile che non può, quindi, individuarsi nell'omessa quantificazione del danno da riparare a opera della persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte, evidenziato che l'istituto deflattivo non prevede l'accordo tra l'imputato e la persona offesa, ha censurato la decisione del giudice di merito che, dando rilievo alla circostanza che la richiesta di liquidazione rivolta alle parti civili era rimasta senza risposta, aveva dichiarato estinto il reato nonostante la quantificazione e l'offerta di risarcimento fossero avvenute oltre il termine di apertura del dibattimento).
Cod. Pen. art. 162 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)