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Sez. 1, Sentenza n. 2322 del 10/11/1970 (Rv. 348514 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - SUSSISTENZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348514-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - SUSSISTENZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In materia di adempimento o di inadempimento delle obbligazioni e di risoluzione dei contratti, la valutazione compiuta dal giudice di merito, circa la sussistenza dell'inadempienza colpevole, costituisce un accertamento di fatto di carattere discrezionale, sottratto al Sindacato di legittimita sempreche non sia inficiato da vizi logici e giuridici. (Conf 3644'69 mass 343870).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)