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Sez. 1, Sentenza n. 431 del 22/02/1983 Cc. (dep. 28/04/1983) Rv. 158693 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158693-01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

L'ultimo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. costituisce una deroga al principio generale della tassatività soggettiva della impugnazione e, come tale, non può ricevere applicazione oltre i casi in essa previsti. (nella specie è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore di fiducia dell'imputato non intervenuto nel dibattimento. Si è così precisato che il difensore di fiducia, non intervenuto alla fase dibattimentale del giudizio a carico del suo assistito, perde la legittimazione a proporre impugnazione ex art. 192 cod. proc. pen.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)