Sez. L, Sentenza n. 8618 del 12/08/1999 (Rv. 529311 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Limite di importo mensile ex art. 6, comma 8, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983 n. 638 - Applicazione alle pensioni aventi decorrenza successiva al 1983 - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
Con riguardo alle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, le disposizioni dei commi ottavo, nono e decimo dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983 n. 638, sono tra loro collegate e pongono una disciplina unitaria del sistema di liquidazione; pertanto la regola dettata dal comma ottavo - per cui l'importo mensile della pensione non può superare il limite di L.10.000 per ogni anno di anzianità contributiva - è riferibile non solo alle pensioni liquidate tra il primo ottobre ed il 31 dicembre 1983, come testualmente dispone il comma ottavo, ma anche a quelle liquidate successivamente al 1983, di cui al comma nono del medesimo articolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 9 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)