Sez. 1, Sentenza n. 8284 del 09/01/1976 Ud. (dep. 21/07/1976) Rv. 134181 - 01
ARMI - IN GENERE - PREVISIONI DEGLI ARTT 5 E 7 LEGGE N 895 DEL 1967 - DISTINZIONE - RAPPORTO DI SPECIALITA TRA LE DUE IPOTESI - ESCLUSIONE.*
ARMI - IN GENERE - PREVISIONI DEGLI ARTT 5 E 7 LEGGE N 895 DEL 1967 - DISTINZIONE - RAPPORTO DI SPECIALITA TRA LE DUE IPOTESI - ESCLUSIONE.*
Tra le due previsioni degli artt 5 e 7 della legge n 895 del 1967 sussiste una differenza sostanziale che attiene al genere delle cose, e non una semplice distinzione di qualita o quantita di cose appartenenti allo stesso genere. E da escludere pertanto che l'art 5 da una parte, e l'art 7 (sostituito dall'art 14 della legge n 497 del 1974), dall'altra, regolando la stessa materia, siano incompatibili tra di loro ed impongano, in conseguenza, l'applicazione del principio sancito nell'art 15 del codice penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)