Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali
Testo in vigore al
Titolo I. Organizzazione del ministero
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, recante delega al Governo per l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 2 della predetta legge 29 gennaio 1975, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari secondo la legislazione vigente.
2. Tutela ogni altro bene del patrimonio culturale nazionale che non rientri nella competenza di altre amministrazioni statali o che gli sia attribuito da leggi successive.
Art. 2
1. I beni culturali sono patrimonio nazionale. Le regioni, oltre ad esercitare le competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e quelle eventualmente da trasferire o delegare ai sensi dei decreti da emanarsi per l'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, collaborano con l'amministrazione statale nell'attivita' di tutela secondo modi e forme che potranno essere stabiliti di comune accordo.
2. Le regioni concorrono all'attivita' di valorizzazione secondo programmi concordati con lo Stato.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 3
1. E' istituito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con le seguenti attribuzioni:
a) pronunciarsi, per la tutela degli interessi concernenti i beni culturali e ambientali, sugli strumenti per la programmazione generale e settoriale dello Stato, nonche' sulla attuazione dei medesimi;
b) esprimere parere sui programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione;
c) verificare in apposite relazioni al Ministro i rapporti annuali di attivita' e di attuazione dei programmi predisposti dagli uffici centrali e dagli istituti centrali;
d) esprimere pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;
e) esprimere pareri sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e ambientali, sui progetti delle convenzioni previste dall'art. 36 e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro, anche a richiesta di regioni e di enti culturali;
f) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.
Art. 4
1. Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e' presieduto dal Ministro.
2. Si compone di:
a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre che di un rappresentante dell'ufficio del Ministro per la ricerca scientifica;
b) un rappresentante per ciascuna regione a statuto ordinario, nonche' un rappresentante della regione Sicilia, della regione Sardegna, della regione Valle d'Aosta, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano, designati dagli organi regionali e provinciali competenti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti o per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
c) diciotto professori universitari di ruolo o incaricati stabilizzati, di cui otto di discipline archeologiche, storico-artistiche ed architettoniche, cinque di discipline storiche e cinque di discipline letterarie e bibliotecarie, eletti, rispettivamente, dai docenti universitari di ruolo e dagli incaricati stabilizzati di materie che attengono alle discipline suddette;
d) diciotto rappresentanti del personale scientifico dell'amministrazione in modo da consentire la rappresentanza di tutte le qualificazioni tecnico-scientifiche del personale stesso;
e) sei rappresentanti del restante personale della amministrazione di cui tre eletti con le stesse modalita' previste per il consiglio di amministrazione e tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
f) dieci rappresentanti dei comuni designati dalla Associazione nazionale comuni d'Italia e tre rappresentanti delle province designati dall'Unione delle province d'Italia, scelti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti e per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
g) quattro esperti di fama nazionale scelti dal Ministro;
h) due esperti per l'arte religiosa scelti dal Ministro.
i) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella e 2 scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti.
3. I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti dai rispettivi corpi eligenti determinati con decreto del Ministro e secondo modalita' dal medesimo stabilite.
4. I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica quattro anni; sono confermabili per una sola volta. Cessando uno dei membri elettivi, subentra il primo dei non eletti. Cessando uno dei membri designati, si provvede, entro trenta giorni, a nuova designazione; in difetto provvede il Ministro con proprio decreto, fatta eccezione per i componenti di designazione sindacale.
Art. 5
1. Il Consiglio nazionale elegge a maggioranza nel proprio seno un vice presidente; adotta un regolamento interno; si riunisce almeno due volte l'anno o quando lo convochi il Ministro o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; per la trattazione di particolari questioni possono essere aggregati, con voto consultivo, rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e locali, di enti culturali, nonche' esperti.
2. Con decreto del Ministro e' costituito presso il Consiglio nazionale un ufficio di segreteria.
Art. 6
1. I componenti del Consiglio nazionale non possono esercitare le attivita' previste dall'art. 2195 del codice civile, ne' essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di societa' che esercitino le medesime attivita'.
Art. 7
1. Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i) dell'articolo 4:
1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
2) comitato di settore per i beni archeologici;
3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;
4) comitato di settore per i beni archivistici;
5) comitato di settore per i beni librari;2
6) comitato di settore per gli istituti culturali.2
2. Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vice presidente.
3. La composizione di ciascun comitato e' determinata con decreto del Ministro.
4. Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse, nonche' per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32, quando cio' sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, piu' comitati di settore possono riunirsi in seduta comune.
Art. 8
1. I comitati di settore, sulla base degli indirizzi di carattere generale indicati dal Consiglio nazionale:
a) propongono, per la materia di propria competenza, programmi annuali o pluriennali redatti per obiettivi o comunque individuano obiettivi di intervento;
b) coordinano metodologie e criteri di interventi;
c) esprimono parere sugli acquisti e gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno. Il Ministro puo', con propri decreti, sentito il Consiglio nazionale, fissare misure, limiti e direttive;
d) danno parere su questioni loro sottoposte dal Ministro;
e) possono chiedere agli uffici ministeriali che siano loro sottoposte questioni di particolare rilevanza;
f) si pronunciano sulle questioni ad essi demandate da leggi e da regolamenti.
Art. 9
1. Per la definizione dell'assetto funzionale del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli organi trasferiti dall'art. 3 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, sono ristrutturati a sensi degli articoli che seguono.
Art. 10
1. L'Amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e' articolata nei seguenti uffici centrali:
1) Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
2) Ufficio centrale per i beni archivistici;
3) Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali;
4) Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, cui e' preposto un dirigente generale.
2. Nell'ambito della Direzione generale suddetta e' costituito l'ufficio studi.
3. Gli Uffici centrali coordinano le attivita' degli organi periferici e degli istituti centrali; predispongono quanto necessario per i lavori del Consiglio nazionale e dei comitati di settore; attuano le determinazioni del Ministro.
4. Con decreto del Ministro e' fissata, sentito il consiglio di amministrazione, la ripartizione interna degli uffici di cui ai numeri da 1) a 4) del primo comma e la loro competenza.
5. A ciascun Ufficio centrale, di cui ai numeri da 1) a 3) del primo comma, e' preposto un dirigente generale che e' membro di diritto del corrispondente comitato di settore.
Art. 11
1. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.
2. Continua ad applicarsi l'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5.
Art. 12
1. Gli istituti centrali sono riordinati come segue:
a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
b) istituto centrale per il catalogo unico, delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) istituto centrale per la patologia del libro;
d) istituto centrale per il restauro.
Gli istituti centrali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attivita' svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; tengono collegamenti funzionali con gli organismi periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la conservazione; corrispondono con organismi di ricerca italiani e internazionali. L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o piu' laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, e' stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore.