Sez. 3, Sentenza n. 39071 del 20/03/2013 Cc. (dep. 23/09/2013) Rv. 257048 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Misura revocata o divenuta inefficace - Interesse all'impugnazione - Utilizzo della decisione nel procedimento sportivo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Non può essere considerato interesse sufficiente per richiedere al tribunale del riesame di pronunciarsi ugualmente su una ordinanza cautelare nelle more revocata, quello di un calciatore che rappresenti di voler utilizzare l'eventuale decisione favorevole nel procedimento disciplinare di competenza degli organi di giustizia sportiva, essendo l'ordinamento della giustizia sportiva del tutto autonomo rispetto a quello della giurisdizione ordinaria. (Fattispecie relativa a calciatore raggiunto da ordinanza cautelare per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)