Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23139 del 07/11/2011 (Rv. 619652 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Individuazione - Luogo di inizio dell'attività lavorativa - Rilevanza - Condizioni - Impossibilità di individuazione di quello di costituzione del rapporto per mancanza di autonomo atto costitutivo - Esclusione - Luogo di stipulazione del contratto.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Al fine della determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, per luogo in cui è sorto il rapporto, al quale fa riferimento l'art. 413 cod. proc. civ., non può intendersi il luogo dove abbia avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa, se questo sia diverso dal luogo di stipulazione del contratto, attesa la natura residuale di tale ultimo criterio di collegamento, utilizzabile solo quando non è possibile, mancando una autonoma fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo è sorto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)