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Sez. 5, Sentenza n. 1082 del 18/11/1980 Ud. (dep. 17/02/1981) Rv. 147626 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCATA COMPARIZIONE - INNOCENZA DELL'IMPUTATO RISULTANTE MANIFESTAMENTE DAGLI ATTI - OBBLIGO DI ASSOLUZIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147626-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCATA COMPARIZIONE - INNOCENZA DELL'IMPUTATO RISULTANTE MANIFESTAMENTE DAGLI ATTI - OBBLIGO DI ASSOLUZIONE.*

Nel giudizio per decreto, anche in caso di mancata comparizione dell'opponente all'udienza fissata per il dibattimento, il pretore e tenuto all'immediata declaratoria della causa di Estinzione del reato risultante dagli Atti processuali, ed ha l'Obbligo di assolvere l'imputato quando risulti manifesta l'innocenza del medesimo. Cio, in particolare, allorche l'opponente abbia dedotto con l'atto di opposizione di essere del tutto estraneo al fatto addebitatogli.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)