Sez. 3, Sentenza n. 35036 del 12/05/2010 Ud. (dep. 28/09/2010) Rv. 248327 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Sequestro di corrispondenza - Mancata convalida da parte del P.M. - Utilizzabilità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA
L'omessa convalida da parte del P.M. del sequestro di corrispondenza mancata dall'imputato, eseguito d'iniziativa dalla P.G., non impedisce l'utilizzabilità nel giudizio della corrispondenza sequestrata, in quanto l'art. 237 cod. proc. pen. consente l'acquisizione anche d'ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 237, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)