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Sez. U - , Sentenza n. 11421 del 30/04/2021 (Rv. 661129 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO | Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) – Interpretazione.
Stato
decisa il 2021-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661129-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1923

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)