Sez. 2 - , Sentenza n. 11299 del 10/05/2018 (Rv. 648097 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | - Sentenza anche in punto di merito - Deduzione, in appello, dei soli vizi di rito - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
È ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.; in questi casi, l'interesse della parte appellante, come quello della parte appellata, è riferito esclusivamente alla risoluzione della questione di rito (nella specie, nullità o inesistenza della notificazione) che esula dalla questione di merito (nella specie, acquisto del diritto di proprietà per usucapione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)