Sez. L, Sentenza n. 298 del 14/01/1983 (Rv. 425110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DI LICENZIAMENTO - INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI NELL'AZIENDA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 35 LEGGE N. 300 DEL 1970 - POTERI DEL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 421 COD. PROC. CIV. - CRITERI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DI LICENZIAMENTO - INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI NELL'AZIENDA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 35 LEGGE N. 300 DEL 1970 - POTERI DEL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 421 COD. PROC. CIV. - CRITERI - LIMITI.*
Nel giudizio instaurato per la declaratoria dell'illegittimità di un licenziamento il giudice del merito, al fine di stabilire se i dipendenti occupati siano in numero superiore a quindici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, deve procedere ad una completa valutazione delle risultanze processuali avvalendosi dei poteri conferiti dall'art. 421 cod. proc. civ., mentre non possono considerarsi determinanti le indicazioni dei libri paga e matricola e delle scritture contabili, che a norma dell'art. 2709 cod. civ., fanno prova contro l'imprenditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2709, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)