Sez. 5, Ordinanza n. 171 del 05/02/1976 Cc. (dep. 03/03/1976) Rv. 132644 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIGETTO DELL'ISTANZA DI RIUNIONE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIGETTO DELL'ISTANZA DI RIUNIONE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La riunione dei giudizi e disposta facoltativamente dal Presidente o dal pretore prima del dibattimento o dal giudice all'inizio di esso, con provvedimento di carattere ordinatorio, ed il rigetto dell'istanza di riunione non e impugnabile con ricorso per Cassazione. (nel caso di specie il tribunale aveva respinto un'istanza con la quale l'imputato aveva chiesto la riunione del giudizio in corso con altro giudizio in cui esso imputato era parte lesa).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)