Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Testo in vigore al
Art. 12
1.
Gli Stati membri organizzano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni della presente direttiva, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,
controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti,
controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.
I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b) e possono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 6, paragrafo 6.
I controlli devono essere puntuali qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.
2.
I commercianti che acquistano vegetali, prodotti vegetali o altre voci conservano per almeno un anno, quali utenti finali impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.
Gli ispettori hanno accesso ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti compresi quelli relativi ai registri ed ai passaporti delle piante.
3. Nell'esecuzione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono essere assistiti dagli esperti menzionati all'articolo 21.
4.
Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente ai paragrafi 1 e 2, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto di misure ufficiali quali previste all'articolo 11, paragrafo 3.
Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, qualora tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengano da un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono a che l'autorità unica dello Stato membro ricevente informi immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.
Art. 13
1.
Gli Stati membri provvedono a che:
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, articolo 13 ter, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5,
fatti salvi le condizioni e i requisiti specifici connessi alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, al riconoscimento dell'equivalenza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, o alle misure di emergenza adottate ai sensi dell'articolo 16, e
fatti salvi gli accordi specifici conclusi riguardo alle questioni trattate nel presente articolo tra la Comunità ed uno o più paesi terzi,
i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data della loro entrata siano sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del «Codice doganale comunitario» e anche alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili. Tali prodotti possono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16 (lettere a, d, e, f, g) del suddetto «Codice doganale comunitario», soltanto dopo che siano state espletate conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 quater, paragrafo 2, le formalità di cui all'articolo 13 bis allo scopo di accertare, per quanto possibile:
i)
che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e
che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato, e
che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 4, lettera b), e
ii) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono accompagnati dall'originale del «certificato fitosanitario» ufficiale o del «certificato fitosanitario di riesportazione» rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, o, per quanto di ragione, l'originale o documenti alternativi o marchi, determinati ed autorizzati nell'ambito delle disposizioni di attuazione accompagnano o sono uniti o in altro modo collegati agli stessi. Può essere riconosciuta la certificazione elettronica, purché siano rispettate le rispettive condizioni specificate nelle disposizioni di attuazione. In casi eccezionali possono essere riconosciute le copie certificate conformi specificate nelle disposizioni di attuazione.
Le disposizioni di attuazione di cui al punto ii) possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 si applica in caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B e nell'allegato IV, parte B per tale zona protetta.
3.
Gli Stati membri provvedono a dare agli organismi ufficiali responsabili la facoltà di sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o voci diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 o 2, introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al paragrafo 1, punto i), primo, secondo o terzo trattino. Questi vegetali, prodotti vegetali o voci includono il legname che serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.
Qualora l'organismo ufficiale responsabile si avvalga di tale facoltà, i vegetali, i prodotti vegetali o le voci in questione rimangono sotto la sorveglianza di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione, quale risultato di dette formalità e per quanto si possa stabilire, che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nella presente direttiva o a norma della stessa.
Le disposizioni di attuazione concernenti le informazioni e i relativi mezzi di trasmissione che devono essere fornite dagli importatori o dagli agenti doganali agli organismi ufficiali responsabili per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o voci comprendenti vari tipi di legname come indicato al primo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
4. Fatto salvo l'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci contemplati da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4, paragrafo 15, lettere b), c), d), e) del «Codice doganale comunitario» o dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, paragrafo 16, lettere b) e c), di detto codice.
Art. 13 bis
1.
a) Le formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, comprendono ispezioni minuziose da effettuarsi da parte degli organismi ufficiali responsabili almeno:
i) su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2 o 3 alle rispettive condizioni; oppure
ii) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.
b) Scopo dell'ispezione è stabilire se:
i) la spedizione o la partita è accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) (controlli documentali);
ii) interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita è costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti (controlli di identità); e
iii) interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) (controlli fitosanitari) e se si applica l'articolo 16, paragrafo 2.
2.
I controlli di identità e i controlli fitosanitari sono effettuati con intensità ridotta se:
le attività di ispezione dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci della spedizione o della partita sono già state espletate nel paese terzo speditore nell'ambito di intese di tipo tecnico a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 6, oppure
i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di una spedizione o partita figurano negli elenchi a tal fine adottati nell'ambito delle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera b), oppure
i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci della spedizione o della partita provengono da un paese terzo per il quale, nell'ambito o ai sensi di accordi fitosanitari globali internazionali basati sul principio del trattamento reciproco tra la Comunità e un paese terzo, sono previste disposizioni per controlli di identità e fitosanitari a intensità ridotta
a meno che non vi siano seri motivi di ritenere che i requisiti fissati nella presente direttiva non sono stati soddisfatti.
I controlli fitosanitari possono altresì essere effettuati con frequenza o intensità ridotta qualora ci siano prove, confrontate dalla Commissione, in base all'esperienza acquisita da precedenti immissioni di tali materiali della stessa origine nella Comunità, confermate da tutti gli Stati membri interessati, e previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 18, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci facenti parte della spedizione o della partita sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, sempreché siano rispettate le condizioni particolari specificate nelle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera c).
3.
Il «certificato fitosanitario» o il «certificato fitosanitario di riesportazione» ufficiali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla CIPV, a prescindere dall'adesione o meno di tale paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati alle «organizzazioni di protezione fitosanitaria degli Stati membri della Comunità europea», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, ultima frase.
Il certificato non deve essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci coperti dallo stesso lasciano il paese terzo in cui è stato rilasciato.
Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.
Esso corrisponde al modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 4. Il certificato deve essere stato rilasciato dalle autorità a tal fine designate in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo interessato comunicate, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri delle comunicazioni ricevute.
4.
a) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono stabiliti i modelli accettabili, specificati nelle diverse versioni dell'allegato della CIPV. Secondo la stessa procedura possono essere stabilite specificazioni alternative per i «certificati fitosanitari» o i «certificati fitosanitari di riesportazione» per paesi terzi non aderenti alla CIPV.
b) Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica «dichiarazioni supplementari» e, ove pertinente, i requisiti particolari, tra quelli elencati quali alternativi nella pertinente posizione nelle differenti parti dell'allegato IV, che sono rispettati. Tale specificazione avviene mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.
c) Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il «certificato fitosanitario» ufficiale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere stato rilasciato nel paese terzo di cui sono originari («paese di origine»).
d) Tuttavia, nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il «certificato fitosanitario» può essere stato rilasciato nel paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci («paese di provenienza»).
5.
Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni di attuazione relative:
a) alle modalità di esecuzione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), che specificano il numero minimo e le dimensioni minime dei campioni;
b) agli elenchi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci sui quali i controlli fitosanitari sono eseguiti con frequenza ridotta a norma del paragrafo 2, primo comma, secondo trattino;
c) alle condizioni particolari riguardanti le prove di cui al paragrafo 2, secondo comma, e i criteri per il tipo ed il livello di riduzione dei controlli fitosanitari.
La Commissione può includere nelle raccomandazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 6, direttive in merito al disposto del paragrafo 2.
Art. 13 ter
1.
Gli Stati membri si assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un paese terzo per le quali non è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali che consistano di o contengano vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano anche ispezionate dagli organismi ufficiali responsabili, ove vi siano seri motivi di ritenere che siffatti vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.
Gli Stati membri assicurano che qualora una ispezione doganale risulti che la spedizione o la partita proveniente da un paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati e elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro da cui dipende, nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 4.
Se, al termine di un controllo da parte degli organismi ufficiali responsabili rimangono dubbi in merito all'identità del prodotto di base, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.
2. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità:
a) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunità passando attraverso il territorio di un paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale (transito interno);
b) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunità nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.
3.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 4 rispetto all'allegato III e purché non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità, non è necessario applicare il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, all'entrata nella Comunità di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, se destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.
Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate norme particolareggiate che specifichino le condizioni di attuazione di tale disposizione, inclusa la determinazione di «piccoli quantitativi».
4. In base a condizioni specifiche, il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci per prove, per scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale. Le condizioni specifiche sono determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
5.
Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, nella Comunità, uno Stato membro può adottare una deroga perché l'articolo 13, paragrafo 1, non si applichi in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.
Nel concedere tale deroga, lo Stato membro precisa il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, e mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione.
I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel paese terzo.
6. Può essere concordato, nell'ambito di intese di tipo tecnico stipulate tra la Commissione e gli organismi competenti di taluni paesi terzi, approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che le attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) possono anche essere eseguite, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese terzo speditore interessato, in collaborazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale paese.
Art. 13 quater
1.
a) Le formalità precisate all'articolo 13 bis, paragrafo 1, le ispezioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al paragrafo 2, congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4. Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio10.
b) Gli Stati membri prescrivono l'obbligo di iscrizione in un albo ufficiale di uno Stato membro con un numero ufficiale di iscrizione per gli importatori, produttori o non produttori, di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B. A tali importatori si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo e quarto comma.
c) Gli Stati membri prescrivono anche:
i) l'obbligo per gli importatori, o per i loro agenti in dogana, di assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, attraverso le seguenti informazioni:
riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della «tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)»,
dichiarazione «La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria», o qualsiasi alternativo equivalente convenuto tra l'ufficio doganale del punto di entrata e l'organismo ufficiale del punto di entrata,
numero(i) di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria,
numero ufficiale di iscrizione dell'importatore, di cui alla lettera b);
ii) l'obbligo per le autorità aeroportuali, portuali o anche gli importatori o gli operatori, in base agli accordi intercorsi tra loro, di dare notifica preventiva all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale del punto di entrata dell'imminente arrivo di tali spedizioni non appena ne siano a conoscenza. Gli Stati membri possono applicare la presente disposizione, mutatis mutandis, ai casi di trasporto terrestre, in particolare quando l'arrivo è previsto al di fuori del normale orario di lavoro dell'organismo ufficiale competente o degli altri uffici specificati nel paragrafo 2.
2.
a) I «controlli documentali» e le ispezioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, nonché i controlli dell'osservanza del disposto dell'articolo 4 con riguardo all'allegato III devono essere espletati dall'organismo ufficiale del punto di entrata o, d'intesa tra l'organismo ufficiale responsabile e le autorità doganali dello Stato membro interessato, dall'ufficio doganale del punto di entrata.
b) I «controlli di identità» e i «controlli fitosanitari» devono essere compiuti, fatto salvo il disposto delle lettere c) e d), dall'organismo ufficiale del punto di entrata unitamente alle formalità doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, nello stesso luogo in cui sono compiute tali formalità presso l'organismo ufficiale del punto di entrata o in qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dall'organismo ufficiale responsabile, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d).
c) Tuttavia, in caso di transito di merci non comunitarie, l'organismo ufficiale del punto di entrata può decidere, d'accordo con l'organismo o gli organismi ufficiali di destinazione, che i «controlli di identità» e i «controlli fitosanitari» siano compiuti in tutto o in parte dall'organismo ufficiale di destinazione, presso la sua sede o qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dal responsabile dell'organismo ufficiale, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d). Se non viene raggiunto un tale accordo il «controllo di identità» o «controllo fitosanitario» completo è espletato dall'organismo ufficiale del punto di entrata presso uno dei luoghi specificati alla lettera b).
d) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere precisati alcuni casi o circostanze in cui i «controlli di identità» e i «controlli fitosanitari» possono essere compiuti sul luogo di destinazione, come un sito di produzione approvato dall'organismo ufficiale e dalle autorità doganali responsabili per l'area in cui tale luogo di destinazione è situato, invece degli altri luoghi summenzionati, purché siano rispettate le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali e altre voci.
e) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di attuazione le quali prevedono:
condizioni minime per lo svolgimento dei «controlli fitosanitari» di cui alle lettere b), c) e d),
le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nei luoghi specificati nelle lettere c) e d), per assicurare che non ci sia il rischio di diffusione di organismi nocivi durante il trasporto,
congiuntamente alla specificazione di casi di cui alla lettera d), garanzie specifiche e condizioni minime per la qualifica del luogo di destinazione per l'immagazzinamento e per le condizioni ad esso relative.
f) In tutti i casi i «controlli fitosanitari» sono considerati parte integrante delle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
3.
Gli Stati membri prescrivono che gli originali dei certificati, o la versione elettronica di questi o dei documenti alternativi diversi dai marchi, quali specificati all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), presentati all'organismo ufficiale responsabile ai fini dei «controlli documentali» a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i), a seguito dell'ispezione rechino il visto di tale organismo con l'indicazione almeno del suo nome e della data di presentazione del documento.
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere istituito un sistema standardizzato per garantire che le informazioni contenute nel certificato, nel caso di vegetali specifici destinati all'impianto, siano inviate all'organismo ufficiale responsabile di ciascuno Stato membro o di ciascuna area in cui le piante della spedizione devono essere impiantate.
4.
Gli Stati membri trasmettono, per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei luoghi designati come punti di entrata. Qualsiasi modifica all'elenco deve parimenti essere notificata per iscritto, senza indugio.
Gli Stati membri elaborano, sotto la loro responsabilità, un elenco di luoghi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), nonché dei luoghi di destinazione di cui al paragrafo 2, lettera d). Gli elenchi in questione sono accessibili alla Commissione.
Gli organismi ufficiali del punto di entrata e gli organismi ufficiali di destinazione che effettuino controlli di identità o fitosanitari sono tenuti a soddisfare determinate condizioni minime per quanto riguarda l'infrastruttura, il personale e l'attrezzatura.
Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, le suddette condizioni minime sono prescritte nell'ambito delle disposizioni di attuazione.
Secondo la stessa procedura, sono adottate norme dettagliate concernenti:
a) il tipo di documenti richiesti per l'assoggettamento a un regime doganale, in cui sono riportate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i);
b) la cooperazione tra:
i) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione;
ii) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale del punto di partenza;
iii) l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione; e
iv) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di destinazione.
Le disposizioni di attuazione riguardano i moduli dei documenti da utilizzare nell'ambito di tale cooperazione, le modalità di trasmissione degli stessi, le procedure per lo scambio di informazioni tra organismi ufficiali e uffici summenzionati, nonché le misure da adottare per garantire l'identità delle partite e delle spedizioni e per tutelarsi contro il rischio di diffusione di organismi nocivi, in particolare durante il trasporto, fino all'espletamento delle necessarie formalità doganali.
5.
6. Il disposto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, si applica mutatis mutandis ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci di cui all'articolo 13, purché siano elencati nell'allegato V, parte A, e qualora, in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, le condizioni ivi previste si ritengano rispettate.
7.
Qualora in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non si ritengano rispettate le condizioni ivi previste, vengono immediatamente adottate una o più delle seguenti misure ufficiali:
a) rifiuto dell'entrata nella Comunità di tutti o di una parte dei prodotti;
b) trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;
c) ritiro dei prodotti infetti/infestati dalla spedizione;
d) distruzione;
e) imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;
f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato se l'organismo responsabile dello Stato membro ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e il rischio di diffusione di organismi nocivi non sussista; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.
L'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, si applica mutatis mutandis.
In caso di rifiuto di cui alla lettera a), o di trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità di cui alla lettera b), o di ritiro di cui alla lettera c), gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, siano annullati dall'organismo ufficiale responsabile. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto in prima pagina e in posizione visibile un timbro triangolare in rosso con la dicitura «certificato annullato» o «documento annullato» da detto organismo ufficiale, con la sua denominazione e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità o del ritiro. La dicitura figurerà in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità.
8. Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, gli Stati membri provvedono a che gli organismi ufficiali responsabili informino l'omologo servizio per la protezione dei vegetali del paese terzo di origine o speditore e la Commissione di tutti i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da tale paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, e dei motivi di tale intercettazione, ferme restando le misure che lo Stato membro ritenga di adottare o abbia adottato nei confronti della spedizione intercettata. Queste informazioni sono trasmesse al più presto in modo che il servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.
Art. 13 quinquies
1. Gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa («tassa fitosanitaria») destinata a coprire le spese sostenute per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a norma dell'articolo 13. Il livello della tassa rispecchia:
a) la retribuzione degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;
b) l'ufficio, le infrastrutture, gli strumenti e le attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;
c) il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;
d) le prove di laboratorio;
e) l'attività amministrativa (comprese le spese generali di funzionamento) necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.
2.
Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare il livello della tassa fitosanitaria in base ad un calcolo particolareggiato dei costi a norma del paragrafo 1, oppure di applicare la tassa standard indicata nell'allegato VIII bis.
Allorché, ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni paesi terzi, sono effettuati con frequenza ridotta, gli Stati membri riscuotono una tassa fitosanitaria ridotta in maniera proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.
Conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure di attuazione al fine di precisare il livello di detta tassa fitosanitaria ridotta.
3.
Allorché la tassa fitosanitaria è fissata da uno Stato membro in base alle spese sostenute dall'organismo ufficiale responsabile dello stesso Stato membro, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione relazioni concernenti il metodo di calcolo delle tasse in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 1.
Ogni tassa imposta a norma del primo comma non è superiore al costo effettivo sostenuto dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro.
4. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa prevista dalla presente direttiva. Tuttavia, non è considerato rimborso indiretto l'eventuale applicazione della tassa standard di cui all'allegato VIII bis da parte di uno Stato membro.
5. La tassa standard di cui all'allegato VIII bis non pregiudica la riscossione di altre tasse destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti all'articolo 13, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari che si fondano sugli articoli 15 o 16, misure adottate a norma dell'articolo 13 quater, paragrafo 7, o la traduzione dei documenti richiesti.
6. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'esazione della tassa fitosanitaria. La tassa è pagata dall'importatore o dal suo agente doganale.
7. La tassa fitosanitaria sostituisce tutte le altre tasse o gli altri diritti riscossi negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, per l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 e per la loro attestazione.
Art. 13 sexies
I «certificati fitosanitari» e i «certificati fitosanitari di riesportazione» rilasciati dagli Stati membri conformemente alle norme della CIPV, sono conformi al modello standard riportato nell'allegato VII.
Art. 14
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, adotta le modifiche da apportare agli allegati.
Tuttavia vengono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2:
a) le voci aggiunte all'allegato III concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di determinati paesi terzi, a condizione:
i) che l'introduzione di queste voci formi oggetto di una richiesta di uno Stato membro che applica già divieti speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi,
ii) che organismi nocivi presenti nel paese di origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa, e
iii) che la loro eventuale presenza sui prodotti in questione non possa essere sicuramente individuata al momento della loro introduzione;
b) le voci aggiunte agli altri allegati, concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di particolari paesi terzi, a condizione:
i) che l'introduzione di dette voci formi oggetto della richiesta di uno Stato membro che applica già divieti o restrizioni speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi e
ii) che organismi nocivi presenti nel paese d'origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa nei confronti di talune culture per le quali non si può prevedere l'entità dei danni eventualmente provocati;
c) la modificazione della parte B degli allegati, in consultazione con lo Stato membro interessato;
d) le modificazioni degli allegati necessarie alla luce degli sviluppi della conoscenza scientifica o tecnica, o giustificate dal punto di vista tecnico, corrispondenti la rischio fitosanitario esistente;
e) le modificazioni dell'allegato VIII bis.
Art. 15
1.
Secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate deroghe alle disposizioni seguenti:
all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l'allegato III, parte A e parte B, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, nonché all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, punto i), terzo trattino, per quanto riguarda le condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, e parte B,
all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nel caso del legname, ove siano fornite garanzie equivalenti attraverso una documentazione od un'etichettatura alternative,
sempreché sia stabilito, grazie ad uno o più dei fattori seguenti, che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi:
origine dei vegetali o prodotti vegetali,
trattamento adeguato,
particolari precauzioni per l'impiego dei vegetali o prodotti vegetali.
Il rischio è valutato in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione; qualora si rivelino insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del caso, mediante ricerche effettuate, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione.
Ogni autorizzazione si applica individualmente a tutto o parte del territorio della Comunità, a condizioni che tengano conto dei rischi di diffusione di organismi nocivi tramite il prodotto interessato nelle zone protette o, in talune regioni, tenendo conto delle differenze di condizioni di ordine agricolo ed ecologico. In tale caso, gli Stati membri interessati sono espressamente esentati da taluni obblighi nelle decisioni di autorizzazione.
I rischi sono valutati in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione. Qualora si rivelino insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del caso, mediante ricerche effettuate dalla Commissione nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione.
2.
Secondo le stesse procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, le misure fitosanitarie adottate da un paese terzo per l'esportazione nella Comunità sono riconosciute equivalenti alle misure fitosanitarie previste dalla presente direttiva, in particolare a quelle riportate nell'allegato IV, a condizione che tale paese terzo dimostri oggettivamente alla Comunità che le sue misure raggiungono il livello di protezione fitosanitaria adeguato per la Comunità e che ciò sia confermato dalle conclusioni emerse dalle risultanze della partecipazione ragionevole degli esperti di cui all'articolo 21 a ispezioni, analisi o altre procedure pertinenti eseguite nel paese terzo in questione.
A richiesta di un paese terzo, la Commissione avvia consultazioni allo scopo di raggiungere accordi bilaterali o multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di determinate misure fitosanitarie.
3. Nelle decisioni relative alla concessione di deroghe a norma del paragrafo 1, primo comma o al riconoscimento dell'equivalenza a norma del paragrafo 2 si prescrive che il paese esportatore deve aver dimostrato ufficialmente per iscritto, per ciascun caso specifico, la conformità alle condizioni ivi previste e si specifica inoltre quali dati deve contenere la dichiarazione ufficiale che conferma tale conformità.
4. Nelle decisioni di cui al paragrafo 3 si specifica se e in quale maniera gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di ciascun caso o gruppo di casi di ricorso a tali deroghe.
Art. 15 bis
Gli Stati membri dispongono che chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo di cui all'allegato I o all'allegato II o di un organismo nocivo oggetto di una misura ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 o paragrafo 3, o abbia motivo di sospettare una tale presenza, ne dà immediatamente comunicazione all'autorità competente, e, se richiesto da detta autorità competente, fornisce le informazioni in suo possesso riguardanti tale presenza. Se la notifica non è presentata per iscritto l'autorità competente la registra ufficialmente.
Art. 16
1.
Ciascuno Stato membro notifica immediatamenteper iscritto alla Commissione ed agli altri Stati membri la presenza nel suo territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I, o all'allegato II, parte A, sezione I, oppure la comparsa in una parte del suo territorio, in cui sino ad allora non ne era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sezione II, o parte B.
Esso adotta tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione. Esso informa la Commissone e gli altri Stati membri delle misure adottate.
2.
Ciascuno Stato membro notifica immediatamenteper iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati nell'allegato I o nell'allegato II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel suo territorio. Esso informa altresì la Commissione e gli altri Stati membri delle misure di protezione adottate o previste al riguardo. Tra l'altro, queste misure debbono essere tali da prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo in questione nel territorio degli altri Stati membri.
Nei confronti di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi, che si ritenga possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione degli organismi nocivi di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato adotta immediatamente le misure necessarie per proteggere il territorio della Comunità da tale rischio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
Qualora uno Stato membro ritenga che esista un rischio imminente, diverso da quello di cui al secondo comma, esso notifica immediatamenteper iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri le misure di cui auspica l'adozione. Qualora ritenga che dette misure non siano adottate entro un termine adeguato per evitare l'introduzione o la diffusione nel suo territorio di un organismo nocivo, può adottare provvisoriamente le disposizioni complementari che ritiene necessarie, fintantoché la Commissione non abbia adottato misure in applicazione del paragrafo 3.
La Commissione presenta entro il 31 dicembre 1992 una relazione, corredata da eventuali proposte, sull'attuazione della presente disposizione.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione esamina la situazione al più presto in seno al comitato fitosanitario permanente. Possono essere effettuate indagini in loco sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottatesulla scorta di un'analisi del rischio fitosanitario o di un'analisi preliminare del rischio fitosanitario nei casi di cui al paragrafo 2 le misure necessarie, comprese quelle grazie alle quali si può decidere se le misure prese dagli Stati membri devono essere revocate o emendate. La Commissione segue gli sviluppi della situazione e, conformemente alla stessa procedura, modifica o abroga le summenzionate misure in funzione delle circostanze. Fintantoché una misura non sia adottata in conformità della procedura di cui sopra, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.
4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
5. La Commissione, qualora non sia stata informata delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 oppure 2, o qualora consideri che le misure adottate siano inadeguate, può adottare misure provvisorie di protezione basate su un'analisi preliminare del rischio fitosanitario per debellare l'organismo nocivo in questione o, qualora ciò non fosse possibile, per arginarne la diffusione, in attesa della riunione del comitato fitosanitario permanente. Tali misure vengono presentate quanto prima al comitato fitosanitario permanente ai fini della loro conferma, modifica o revoca secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Art. 17
Art. 18
1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio11, in appresso denominato «il Comitato».
2.
Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Art. 19
Art. 20
1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie concernenti, per i vegetali e i prodotti vegetali, requisiti di carattere fitosanitario, sempreché essa non preveda o ammetta esplicitamente requisiti più rigorosi al riguardo.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate le modifiche della presente direttiva necessarie per garantirne la coerenza con le disposizioni comunitarie menzionate al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare, all'atto dell'introduzione nel loro territorio di vegetali o di prodotti vegetali, in particolare di quelli specificati all'allegato VI, nonché dei loro imballaggi o dei veicoli per mezzo dei quali avviene il loro trasporto, disposizioni fitosanitarie particolari contro gli organismi nocivi che attaccano di norma i vegetali o i prodotti vegetali immagazzinati.
Art. 21
1.
Allo scopo di garantire un'applicazione corretta ed uniforme della presente direttiva, e fatti salvi i controlli eseguiti sotto l'autorità degli Stati membri, la Commissione può fare effettuare sotto la sua autorità controlli da parte di esperti per quanto concerne compiti elencati al paragrafo 3, in loco o non, in conformità delle disposizioni del presente articolo.
I controlli in uno Stato membro sono eseguiti, in cooperazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria, di detto Stato membro, come indicato ai paragrafi 4 e 5, e conformemente alle modalità previste dal paragrafo 7.
2.
Gli esperti di cui al paragrafo 1 possono essere:
dipendenti della Commissione,
dipendenti degli Stati membri, messi a disposizione della Commissione a titolo temporaneo o per missioni specifiche.
Essi debbono aver acquisito, almeno in uno Stato membro, le qualifiche richieste alle persone incaricate di effettuare e sorvegliare ispezioni ufficiali fitosanitarie.
3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti per quanto riguarda i seguenti compiti:
sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6,
effettuare i controlli ufficiali a norma dell'articolo 12, paragrafo 3,
controllare o, nell'ambito del paragrafo 5, quinto comma, del presente articolo, eseguire, in collaborazione con gli Stati membri, le ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1,
eseguire o controllare le attività indicate nelle intese di tipo tecnico di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 6,
procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafo 3,
sorvegliare le attività necessarie in virtù delle disposizioni che definiscono le condizioni alle quali determinati organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali o altre voci possono essere introdotti o spostati nella Comunità o in certe zone protette della Comunità per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale, come previsto all'articolo 3, paragrafo 9, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 13 ter, paragrafo 4,
sorvegliare le attività necessarie in virtù delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 15, di altre misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 o 2, in virtù di misure adottate a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 o 5,
assistere la Commissione nei compiti di cui al paragrafo 6,
eseguire eventuali altri compiti assegnati agli esperti nell'ambito delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 7.
4. Nell'assolvimento dei compiti elencati al paragrafo 3, gli esperti di cui al paragrafo 1 possono:
visitare vivai, aziende a altri luoghi in cui sono o sono stati coltivati, prodotti, lavorati o immagazzinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,
visitare i luoghi in cui sono effettuati i controlli di cui all'articolo 6 o le ispezioni di cui all'articolo 13,
consultare i funzionari dell'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria degli Stati membri,
accompagnare gli ispettori nazionali degli Stati membri nell'ambito delle attività eseguite ai fini dell'applicazione della presente direttiva.
5.
Nell'ambito della cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma, l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale State membro deve ricevere comunicazione del compito da eseguire in tempo sufficiente affinché possa dare le necessarie disposizioni.
Gli Stati membri prendono tutte le misure del caso per garantire che non siano compromessi gli obiettivi e l'efficacia delle ispezioni. Essi devono far sì che gli esperti possano espletare i loro compiti senza intralci e prendono le decisioni opportune per fornire, su loro richiesta, le attrezzature necessarie disponibili, comprese il materiale e il personale di laboratorio. La Commissione rimborsa le spese risultanti da tali richieste entro i limiti degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio generale dell'Unione europea.La presente disposizione non si applica alle spese risultanti dai seguenti tipi di richieste avanzate in occasione della partecipazione dei suddetti esperti alle ispezioni sulle importazioni degli Stati membri; le prove di laboratorio e il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio, già coperte dalle tasse di cui all'articolo 13 quinquies.
Gli esperti, in tutti i casi in cui la legislazione nazionale lo richieda, devono avere regolare mandato dell'organizzazione fitosanitaria ufficiale dello Stato membro in questione e rispettare le norme e le consuetudini imposte agli agenti di tale Stato membro.
Laddove i compiti consistano nel sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6, nel controllare ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o nel procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 3, nessuna decisione può essere presa in loco. Gli esperti riferiscono alla Commissione circa le loro attività e le loro conclusioni.
Laddove i compiti consistano nell'eseguire ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, tali ispezioni devono essere integrate in un programma di controllo istituito e devono essere rispettate le procedure stabilite dallo Stato membro interessato; tuttavia, in caso di ispezioni congiunte, lo Stato membro interessato consente l'introduzione di una partita nella Comunità soltanto se la propria organizzazione di protezione fitosanitaria e la Commissione sono d'accordo. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, tale condizione può essere estesa ad altri requisiti imperativi applicati alle partite prima della loro introduzione nella Comunità se l'esperienza lo fa ritenere necessario. In caso di disaccordo tra il perito comunitario e l'ispettore nazionale, lo Stato membro interessato prende le misure conservative necessarie, in attesa di una decisione definitiva.
In ogni caso, le disposizioni nazionali in materia di procedura penale e di sanzioni amministrative sono applicate secondo le procedure abituali. Quando gli esperti scoprono una possibile infrazione delle disposizioni della presente direttiva, il fatto deve essere comunicato alle autorità competenti dello Stato membro interessato.
6.
La Commissione provvede:
ad istituire una rete di comunicazioni per la notifica dei nuovi casi di presenza di organismi nocivi,
a formulare raccomandazioni per l'elaborazione di note a scopo di orientamento degli esperti e degli ispettori nazionali nell'espletamento dei compiti loro affidati.
Nel quadro della collaborazione con la Commissione a questo riguardo, gli Stati membri notificano alla Commissione le procedure d'ispezione nazionali in vigore nel settore fitosanitario.
7. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese quelle relative alla cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma.
8. Entro il 31 dicembre 1994 la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure necessarie per modificare, se del caso, tali disposizioni tenendo conto di detta esperienza.