diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 969 del 09/04/1970 (Rv. 346433 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE DIRETTE - ORGANI CONTENZIOSI COMPETENTI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - QUESTIONI DI VALUTAZIONE E QUESTIONI DI DIRITTO - RISPETTIVE COMMISSIONI COMPETENTI - QUESTIONI DI DIRITTO - COMPETENZA DELLA SEZIONE DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - CARATTERE FUNZIONALE ED INDEROGABILE.*
Stato
decisa il 1970-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346433-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE DIRETTE - ORGANI CONTENZIOSI COMPETENTI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - QUESTIONI DI VALUTAZIONE E QUESTIONI DI DIRITTO - RISPETTIVE COMMISSIONI COMPETENTI - QUESTIONI DI DIRITTO - COMPETENZA DELLA SEZIONE DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - CARATTERE FUNZIONALE ED INDEROGABILE.*

L'art 22 RDL 7 agosto 1936, n 1639 stabilisce che la risoluzione in via amministrativa delle controversie circa l'applicazione delle imposte dirette, esclusa quella sui terreni, e demandata, in prima istanza, alle commissioni distrettuali e, in appello, alle commissioni provinciali, e, nei casi determinati da detta norma, e ammesso anche il ricorso alla commissione centrale. Invece, per le controversie relative alle imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, il successivo art 29 configura un sistema diverso se si tratta di questioni che si riferiscono alla Determinazione del valore, la Competenza spetta, in primo grado, alla commissione distrettuale e, in secondo grado, a quella provinciale mentre, per tutte le altre controversie relative all'applicazione della legge, il giudizio seguita ad articolarsi in due fasi, ma le controversie sono decise, in primo grado, dalla commissione provinciale e, in secondo grado, dalla commissione centrale. Il motivo per il quale talune materie sottratte alla Competenza della commissione distrettuale per essere devolute alla commissione provinciale, quale giudice di primo grado, costituisce in Sezione speciale, distinta da quella competente a conoscere in grado di appello mere questioni di valutazione, e dato dalla importanza che rivestono le questioni giuridiche che possono insorgere nelle particolari materie, tanto che la legge, oltre a stabilire la diversa sfera cognitiva delle due Sezioni, ne ha diversamente disposto la composizione. La speciale Competenza delle due Sezioni della commissione provinciale ha carattere funzionale ed e quindi inderogabile. V29-69, massima n 337833 3813-68, massima n 337241 3038-68, massima n 335897 1236-67, massima n 327740).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)