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Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione

Testo in vigore al

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici sia in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerosi istituti finanziari operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell’Unione e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza.

Prima e durante la crisi finanziaria, il Parlamento europeo ha esortato ad adottare un sistema europeo di vigilanza più integrato al fine di assicurare reali condizioni di parità per tutti gli attori al livello dell’Unione e rispecchiare l’integrazione sempre maggiore dei mercati finanziari nell’Unione (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d’azione»4, del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell’Unione europea5, dell’11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco6, del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d’investimento privati (private equity)7 e del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza8, nonché posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)9 e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito10).

Nel novembre 2008, la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière, di formulare raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi europei di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario. Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (la «relazione de Larosière»), il gruppo di esperti ad alto livello ha raccomandato che il quadro di vigilanza fosse rafforzato per ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future. Il gruppo ha raccomandato riforme della struttura della vigilanza del settore finanziario nell’Unione. Ha inoltre consigliato di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità europee di vigilanza, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e ha raccomandato la creazione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico. La relazione ha elencato le riforme che gli esperti ritenevano necessarie e sulle quali occorreva avviare i lavori con la massima urgenza.

Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico. Nella comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, sulla base degli elementi principali contenuti nella relazione de Larosière.

Nelle conclusioni del 19 giugno 2009, il Consiglio europeo ha confermato la necessità di istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità europee di vigilanza. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l’uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la vigilanza dei gruppi transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno. Esso ha insistito sulla necessità che le autorità europee di vigilanza dispongano di poteri di vigilanza anche in relazione alle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando, allo stesso tempo, che occorre che le decisioni prese dalle autorità europee di vigilanza non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità che «gli Stati membri introducano sistemi di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari per assicurare un’equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico. Tali prelievi o tasse dovrebbero essere parte di un quadro di risoluzione credibile. Occorre proseguire con urgenza i lavori sulle loro caratteristiche principali e valutare con attenzione le questioni relative a condizioni di parità e agli impatti cumulativi delle varie misure regolamentari».

La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza nel mercato interno e per preservare e migliorare in tal modo le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e, pertanto, contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.

L’Unione ha raggiunto il massimo di quanto poteva essere ottenuto con l’attuale sistema dei comitati delle autorità europee di vigilanza. L’Unione non può rimanere in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità nazionali di vigilanza prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza sono insufficienti, in cui un’azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l’unica opzione possibile per far fronte a problemi a livello dell’Unione e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (in prosieguo: il «SEVIF») sia concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l’obiettivo di un mercato finanziario stabile e unico per i servizi finanziari nell’Unione, che colleghi le autorità nazionali di vigilanza all’interno di una robusta rete dell’Unione.

Occorre che il SEVIF sia costituito da una rete integrata di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione, in cui la vigilanza corrente continui a essere esercitata a livello nazionale. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nell’Unione e garantirne l’applicazione uniforme. Oltre all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (in prosieguo: l’«Autorità»), occorre istituire un’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e un’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), nonché un comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (in prosieguo: il «comitato congiunto»). Dovrebbe far parte del SEVIF un Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo: il «CERS») ai fini dei compiti specificati nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio11.

Occorre che le autorità europee di vigilanza (in prosieguo, collettivamente: le «AEV») sostituiscano il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione12, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione13, e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione14, e assumano tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati, incluso il proseguimento dei lavori e dei progetti in corso, se del caso. Occorre definire chiaramente il campo di azione di ogni autorità europea di vigilanza. Le AEV dovrebbero rispondere al Parlamento europeo e al Consiglio. Laddove tale responsabilità riguardi questioni intersettoriali che sono state coordinate mediante il comitato congiunto, le AEV dovrebbero essere responsabili, tramite il comitato congiunto, di tale coordinamento.

Occorre che l’Autorità operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri e della natura diversa degli istituti finanziari. L’Autorità dovrebbe tutelare i valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori. L’Autorità dovrebbe altresì prevenire l’arbitraggio regolamentare e garantire condizioni di parità, nonché rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell’interesse dell’economia nel suo complesso, compresi gli istituti finanziari e le altre parti interessate, i consumatori e i dipendenti. Tra i suoi compiti dovrebbe esservi anche quello di promuovere la convergenza in materia di vigilanza e fornire consulenza alle istituzioni dell’Unione nei settori della regolamentazione e della vigilanza dell’attività bancaria, dei pagamenti e della moneta elettronica e nelle materie ad esso connesse della governance, della revisione contabile e dell’informativa finanziaria. Occorre altresì che all’Autorità siano affidate talune responsabilità per le attività finanziarie esistenti e nuove.

È opportuno, inoltre, che l’Autorità possa proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione nei casi specificati e alle condizioni previste negli atti legislativi di cui al presente regolamento. Ove le venisse richiesto di operare tale proibizione temporanea in caso di situazione di emergenza, l’Autorità dovrebbe agire in conformità e a norma delle condizioni di cui al presente regolamento. Nei casi in cui un divieto o una limitazione temporanei di talune attività finanziarie abbiano un impatto intersettoriale, la normativa di settore dovrebbe prevedere che l’Autorità si consulti e coordini la sua azione, se del caso, con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) tramite il comitato congiunto.

L’Autorità dovrebbe tenere debitamente conto dell’impatto delle sue attività sulla concorrenza e sull’innovazione nel mercato interno, sulla competitività globale dell’Unione, sull’inclusione finanziaria e sulla nuova strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione.

Per conseguire i suoi obiettivi, l’Autorità dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria.

Sulla scorta dei lavori degli organismi internazionali, il rischio sistemico dovrebbe essere definito come un rischio di perturbazione, all’interno del sistema finanziario, potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per il mercato interno e l’economia reale. In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, infrastrutture e mercati finanziari possono rivestire un’importanza potenzialmente sistemica.

Il rischio transfrontaliero comprende tutti i rischi causati da squilibri economici o da fallimenti finanziari in tutta l’Unione o in parti di essa potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative significative per le transazioni fra operatori economici di due o più Stati membri, per il funzionamento del mercato interno o per le finanze pubbliche dell’Unione europea o di uno dei suoi Stati membri.

Nella sentenza 2 maggio 2006, causa C-217/04 (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito che «nulla nel tenore testuale dell’articolo 95 CE [attuale articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)] permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizione debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l’istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l’attuazione e l’applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l’adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti»15. La finalità e i compiti dell’Autorità – assistere le autorità nazionali di vigilanza competenti nell’interpretazione e nell’applicazione uniformi delle norme dell’Unione e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l’integrazione finanziaria – sono strettamente legati agli obiettivi dell’acquis dell’Unione sul mercato interno dei servizi finanziari. Pertanto, occorre istituire l’Autorità sulla base dell’articolo 114 TFUE.

I seguenti atti legislativi fissano i compiti delle autorità competenti degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione: la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio16, la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi17, e la direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi18.

La vigente normativa dell’Unione che disciplina il settore oggetto del presente regolamento comprende altresì la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario19, la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo20, il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi21, la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica22, nonché le parti pertinenti della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo23, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori24, e della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno25.

È auspicabile che l’Autorità promuova un approccio uniforme nel settore della garanzia dei depositi, per assicurare condizioni di parità e l’equo trattamento dei depositanti in tutta l’Unione. Dato che i sistemi di garanzia dei depositi sono soggetti alla sorveglianza nel loro Stato membro, piuttosto che ad una vera e propria vigilanza regolamentare, è opportuno che l’Autorità possa esercitare i poteri che le sono attribuiti dal presente regolamento in relazione al sistema di garanzia dei depositi stesso e al suo gestore.

Conformemente alla dichiarazione (n. 39) relativa all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, l’elaborazione di norme tecniche di regolamentazione richiede una competenza tecnica in una forma specifica al settore dei servizi finanziari. Occorre consentire all’Autorità di fornire tale competenza anche con riguardo a norme o a parti di norme che non sono basate su progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’Autorità stessa.

È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare norme tecniche di regolamentazione armonizzate in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. È efficace e opportuno che l’Autorità, in quanto organismo dotato di competenze tecniche altamente specialistiche, sia incaricata dell’elaborazione, in settori definiti dal diritto dell’Unione, di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche.

Occorre che la Commissione approvi tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante. Essi dovrebbero essere modificati soltanto in circostanze molto limitate e straordinarie, dal momento che l’Autorità è l’attore a stretto contatto con i mercati finanziari che ne conosce meglio il funzionamento quotidiano. I progetti di norme tecniche di regolamentazione sarebbero soggetti a modifica qualora si rivelassero incompatibili con il diritto dell’Unione, non rispettassero il principio di proporzionalità o violassero i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell’acquis dell’Unione in materia di servizi finanziari. La Commissione dovrebbe modificare il contenuto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità stessa. Per facilitare e accelerare l’iter di adozione di tali norme, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sull’approvazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione.

Date le competenze tecniche dell’Autorità nei settori di elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, occorre prendere atto dell’intenzione dichiarata dalla Commissione di basarsi, come regola generale, sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità le ha sottoposto in vista dell’adozione degli atti delegati corrispondenti. Tuttavia, qualora l’Autorità non presenti un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini fissati nel pertinente atto legislativo, occorre assicurare che il risultato dell’esercizio del potere delegato sia effettivamente conseguito e che l’efficienza del processo decisionale sia mantenuta. In tali casi, la Commissione dovrebbe pertanto avere il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione in mancanza di un progetto presentato dall’Autorità.

La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE.

Nei settori non coperti da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, occorre che l’Autorità abbia il potere di formulare orientamenti e raccomandazioni sull’applicazione del diritto dell’Unione. Per garantire la trasparenza e rafforzare il rispetto di tali orientamenti e raccomandazioni da parte delle autorità nazionali di vigilanza, l’Autorità dovrebbe poter pubblicare le motivazioni della mancata osservanza di tali orientamenti e raccomandazioni da parte delle autorità di vigilanza.

Assicurare la corretta e integrale applicazione del diritto dell’Unione è un prerequisito essenziale per l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e l’instaurazione di condizioni di concorrenza neutre per gli istituti finanziari dell’Unione. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all’Autorità di trattare i casi di mancata o errata applicazione del diritto dell’Unione che risultino in una violazione dello stesso. Occorre che detto meccanismo sia applicato nei casi in cui il diritto dell’Unione definisce obblighi chiari e incondizionati.

Per permettere una risposta proporzionata nei casi di applicazione errata o insufficiente del diritto dell’Unione, occorre applicare un meccanismo articolato in tre fasi. In primo luogo, l’Autorità dovrebbe avere il potere di condurre indagini sui casi di presunta applicazione errata o insufficiente degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, emanando al termine una raccomandazione. In secondo luogo, qualora l’autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di formulare un parere formale, che tenga conto della raccomandazione dell’Autorità e che imponga all’autorità competente di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell’Unione.

In terzo luogo, per porre fine a situazioni eccezionali di persistente inerzia dell’autorità competente interessata, l’Autorità dovrebbe avere il potere di adottare, in ultima istanza, decisioni indirizzate a singoli istituti finanziari. Occorre che tale potere sia limitato a casi eccezionali, nei quali un’autorità competente non si conformi al parere formale adottato nei suoi confronti e in cui il diritto dell’Unione sia direttamente applicabile agli istituti finanziari, conformemente a vigenti o futuri regolamenti dell’Unione.

Le minacce gravi al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione impongono una risposta rapida e concertata a livello di Unione. Occorre che l’Autorità possa, pertanto, imporre alle autorità nazionali di vigilanza l’adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Il potere di determinare l’esistenza di una situazione di emergenza dovrebbe essere conferito al Consiglio, su richiesta di una qualsiasi delle AEV, della Commissione o del CERS.

Occorre che l’Autorità possa imporre alle autorità nazionali di vigilanza l’adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Le misure adottate al riguardo dall’Autorità dovrebbero fare salvi i poteri della Commissione di cui all’articolo 258 TFUE di avviare procedure di infrazione avverso lo Stato membro di detta autorità di vigilanza per aver omesso di adottare le misure suddette, nonché il diritto della Commissione di richiedere, in tali circostanze, misure provvisorie conformemente al regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dovrebbero, inoltre, essere fatte salve eventuali responsabilità dello Stato membro in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso in cui le sue autorità di vigilanza omettano di adottare le misure richieste dall’Autorità.

Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l’Autorità possa risolvere le controversie in situazioni transfrontaliere tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. È opportuno che la competenza dell’Autorità copra le controversie relative alla procedura seguita o al contenuto di una misura adottata da un’autorità competente di uno Stato membro o all’assenza di intervento da parte di quest’ultima nei casi specificati negli atti dell’Unione giuridicamente vincolanti di cui al presente regolamento. In una siffatta situazione, una delle autorità di vigilanza interessate dovrebbe avere la facoltà di sottoporre la questione all’Autorità, che dovrebbe agire in conformità del presente regolamento. L’Autorità dovrebbe avere il potere di prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione, al fine di assicurare la conformità al diritto dell’Unione, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Se un’autorità competente non si conforma alla decisione risolutiva nei suoi confronti, l’Autorità dovrebbe avere il potere di adottare decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione ad essi direttamente applicabile. Il potere di adottare tali decisioni dovrebbe applicarsi solo in ultima istanza e, comunque, solo per garantire la corretta e coerente applicazione del diritto dell’Unione. Nei casi in cui la pertinente normativa dell’Unione attribuisca potere discrezionale alle autorità competenti degli Stati membri, le decisioni adottate dall’Autorità non possono sostituire l’esercizio, conforme al diritto dell’Unione, di tale discrezionalità.

La crisi ha dimostrato che l’attuale sistema di cooperazione tra autorità nazionali, le cui competenze sono limitate ai singoli Stati membri, è insufficiente nel caso di istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero.

I gruppi di esperti istituiti dagli Stati membri per esaminare le cause della crisi e avanzare proposte per migliorare la regolamentazione e la vigilanza del settore finanziario hanno confermato che gli attuali meccanismi non costituiscono una base solida per la regolamentazione e la vigilanza future degli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero attraverso l’Unione.

Come indicato nella relazione de Larosière, «in sostanza, abbiamo due alternative: la prima soluzione, all’insegna del “chacun pour soi”, o la seconda, all’insegna di una cooperazione europea migliorata, pragmatica e ragionevole a beneficio di tutti per preservare un’economia mondiale aperta. Quest’ultima soluzione porterà indubbi vantaggi economici».

I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. L’Autorità dovrebbe contribuire a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e, al riguardo, dovrebbe svolgere un ruolo guida nell’assicurare il funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti finanziari transfrontalieri in tutto il territorio dell’Unione. Occorre, pertanto, che l’Autorità goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza, al fine di semplificare il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e il processo di scambio di informazioni al loro interno, e al fine di promuovere la convergenza e l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione da parte dei collegi. Come rileva la relazione de Larosière, «occorre evitare le distorsioni della concorrenza e l’arbitraggio regolamentare che derivano dall’applicazione di prassi di vigilanza diverse, perché ciò può mettere in pericolo la stabilità finanziaria, ad esempio incentivando il trasferimento dell’attività finanziaria verso paesi con una vigilanza meno rigorosa. Il sistema di vigilanza deve essere visto come giusto ed equilibrato».

La convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, senza trascurare i meccanismi di finanziamento, è necessaria per garantire l’internalizzazione dei costi da parte del sistema finanziario e la capacità delle autorità pubbliche di risolvere le crisi degli istituti finanziari in fallimento, al tempo stesso riducendo al minimo gli effetti dei fallimenti sul sistema finanziario, il ricorso al denaro dei contribuenti per il salvataggio delle banche e l’uso di risorse del settore pubblico, limitando i danni all’economia e coordinando l’applicazione di misure nazionali di risoluzione delle crisi. In tal senso, è tassativo elaborare un insieme di norme comuni su una serie completa di strumenti di prevenzione e risoluzione delle crisi delle banche in fallimento, per affrontare in particolare la crisi di istituti di grandi dimensioni transfrontalieri o collegati, e occorre valutare la necessità di conferire all’Autorità pertinenti poteri supplementari, nonché le modalità con cui le banche e gli istituti di risparmio potrebbero dare priorità alla tutela dei risparmiatori.

Nel riesame in corso della direttiva 94/19/CE e della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori26, si prende atto dell’intenzione della Commissione di prestare particolare attenzione all’esigenza di garantire un’ulteriore armonizzazione in tutta l’Unione. Anche nel settore assicurativo si prende atto dell’intenzione della Commissione di esaminare la possibilità di introdurre a livello di Unione norme di tutela dei titolari di polizze assicurative in caso di fallimento delle compagnie di assicurazione. Le AEV dovrebbero svolgere un ruolo importante in questi settori, e dovrebbero essere conferiti loro adeguati poteri riguardo ai sistemi europei dei sistemi di garanzia.

La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, per promuovere la cooperazione e, in tal modo, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari. Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. Ferma restando la regola generale per cui la delega dovrebbe essere autorizzata, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre condizioni specifiche per la delega di responsabilità, ad esempio per quanto concerne l’informazione sulle modalità di delega e la loro notifica. La delega di compiti implica che i compiti siano eseguiti dall’Autorità o da un’autorità nazionale di vigilanza diversa dall’autorità responsabile, pur restando la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza in capo all’autorità delegante. Con la delega di responsabilità, l’Autorità o un’autorità nazionale di vigilanza (il delegato) dovrebbe poter decidere su talune questioni di vigilanza in nome proprio al posto dell’autorità delegante. Le deleghe dovrebbero basarsi sul principio dell’attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all’autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze sarebbe opportuna, ad esempio, per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità nazionali di vigilanza. Le decisioni del delegato dovrebbero essere riconosciute dall’autorità delegante e da altre autorità competenti come determinanti se tali decisioni rientrano nell’ambito della delega. La pertinente normativa dell’Unione potrebbe inoltre precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l’Autorità faciliti e supervisioni gli accordi di delega tra autorità nazionali di vigilanza con tutti i mezzi idonei. Occorre che essa sia preventivamente informata degli accordi di delega previsti, così che possa esprimere un parere ove necessario. L’Autorità dovrebbe centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi. Dovrebbe infine individuare e diffondere le migliori prassi in materia di delega e accordi di delega.

Occorre che l’Autorità promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta l’Unione per instaurare una cultura comune della vigilanza.

Le verifiche inter pares costituiscono uno strumento efficiente ed efficace per favorire la coerenza nell’ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l’Autorità elabori il quadro metodologico di tali verifiche inter pares e le effettui su base regolare. Occorre che la verifica si concentri non soltanto sulla convergenza delle pratiche di vigilanza, ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull’indipendenza di tali autorità competenti. Occorre rendere pubblici i risultati delle verifiche inter pares con il consenso dell’autorità competente sottoposta a verifica. Occorre, inoltre, individuare e rendere pubbliche le migliori prassi.

Occorre che l’Autorità promuova attivamente una risposta coordinata a livello dell’Unione in materia di vigilanza, in particolare per garantire il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari e la stabilità del sistema finanziario nell’Unione. Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, l’Autorità dovrebbe pertanto essere incaricata del coordinamento generale nell’ambito del SEVIF. Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un’attenzione particolare da parte dell’Autorità.

Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, in un contesto transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l’Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità europee di vigilanza e il CERS periodicamente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l’Autorità avvii e coordini, in collaborazione con il CERS, le prove di stress su scala dell’Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati e assicuri che a livello nazionale sia applicata la metodologia più uniforme possibile per tali prove. Al fine di assolvere correttamente alle proprie funzioni, occorre che l’Autorità effettui analisi economiche dei mercati e dell’impatto dell’andamento potenziale del mercato.

Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l’accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre che l’Autorità promuova il dialogo e la cooperazione con le autorità di vigilanza al di fuori dell’Unione. Essa dovrebbe essere abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione. La partecipazione ai lavori dell’Autorità dovrebbe essere aperta ai paesi che hanno concluso con l’Unione accordi in base ai quali hanno adottato, e applicano, il diritto dell’Unione e l’Autorità dovrebbe poter cooperare con i paesi terzi che applicano una normativa che è stata riconosciuta come equivalente a quella dell’Unione.

Occorre che l’Autorità operi come organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel settore di sua competenza. Fatte salve le competenze delle autorità interessate, l’Autorità dovrebbe essere in grado di esprimere un parere sulla valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2007/44/CE27, nei casi in cui tale direttiva esiga consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri.

Per svolgere efficacemente i suoi compiti, occorre che l’Autorità abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie. Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico degli istituti finanziari, occorre che tali informazioni siano fornite, di norma, dalle autorità nazionali di vigilanza più vicine ai mercati e agli istituti finanziari e che tengano conto delle statistiche disponibili. Tuttavia, in ultima istanza, occorre che l’Autorità possa rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente all’istituto finanziario qualora un’autorità competente nazionale non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all’Autorità nel far rispettare queste richieste dirette. In tale contesto, è essenziale lavorare alla messa a punto di modelli comuni di informativa Le misure per la raccolta di informazioni dovrebbero far salvo il quadro giuridico del Sistema statistico europeo e del Sistema europeo di banche centrali nel settore statistico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto far salvi sia il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee28, sia il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea29.

Una stretta cooperazione tra l’Autorità e il CERS è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento del CERS e garantire il seguito alle sue segnalazioni e alle sue raccomandazioni. Occorre che l’Autorità e il CERS condividano ogni informazione pertinente. Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dal CERS all’Autorità o ad un’autorità nazionale di vigilanza, l’Autorità dovrebbe assicurare che vi venga dato seguito, se del caso.

Occorre che l’Autorità consulti le parti interessate in merito alle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Prima di adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, orientamenti e raccomandazioni, l’Autorità dovrebbe procedere a un’analisi di impatto. Per ragioni di efficacia, occorre ricorrere a tale scopo a un gruppo delle parti interessate nel settore bancario, che rappresenti in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento dell’Unione, rappresentando le varie tipologie e dimensioni di imprese ed istituti finanziari, tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari che siano essi stessi utenti di servizi finanziari, le piccole e medie imprese (PMI), i sindacati, il mondo accademico, i consumatori e altri utenti al dettaglio dei servizi bancari. Occorre che il gruppo delle parti interessate nel settore bancario svolga un ruolo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa dell’Unione.

Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro o il mondo accademico dovrebbe essere corrisposto un rimborso adeguato al fine di consentire a persone che non dispongono di finanziamenti né rappresentano le imprese del settore di partecipare pienamente al dibattito sulla normativa finanziaria.

Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel garantire una gestione coordinata delle crisi e nell’assicurare il mantenimento della stabilità finanziaria in situazioni di crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e la risoluzione delle crisi di singoli istituti finanziari in fallimento. Occorre che le decisioni adottate dall’Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché decida sulla questione. Non si dovrebbe, tuttavia, abusare di tale meccanismo di salvaguardia, specialmente in rapporto ad una decisione adottata dall’Autorità che sia priva di effetti significativi o concreti sotto il profilo del bilancio, quali una riduzione dei ricavi legata al divieto temporaneo di attività o prodotti specifici ai fini della protezione dei consumatori. Quando decide ai sensi del meccanismo di salvaguardia, il Consiglio dovrebbe votare secondo il principio di un voto per membro. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo. Stante la delicatezza della questione, dovrebbero essere previste disposizioni rigorose in materia di riservatezza.

Nelle sue procedure decisionali, occorre che l’Autorità sia soggetta alle norme e ai principi generali dell’Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni dell’Autorità ad essere ascoltati. Gli atti dell’Autorità dovrebbero formare parte integrante del diritto dell’Unione.

Occorre che il principale organo decisionale dell’Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza, composto dai capi delle pertinenti autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell’Autorità. Rappresentanti della Commissione, del CERS, della Banca centrale europea, dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) dovrebbero poter partecipare in qualità di osservatori. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell’interesse dell’Unione.

Come regola generale, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe adottare le decisioni a maggioranza semplice secondo il principio di un voto per membro. Tuttavia, per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni, per le questioni relative al bilancio, nonché qualora uno Stato membro chieda all’Autorità di riconsiderare una decisione di proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie, è opportuno applicare le norme in materia di voto a maggioranza qualificata di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e al protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere esaminati da un gruppo ristretto ed imparziale di esperti, composto di membri che non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia né hanno interessi nel conflitto o legami diretti con l’autorità competente interessata. La composizione del gruppo dovrebbe essere adeguatamente equilibrata. La decisione presa dal gruppo dovrebbe essere approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice secondo il principio di un voto per membro. Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni adottate dall’autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo potrebbe essere respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.

Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente dell’Autorità, da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza e della Commissione, dovrebbe assicurare che l’Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Occorre che il consiglio di amministrazione sia dotato dei poteri necessari, in particolare, per proporre i programmi di lavoro annuali e pluriennali, esercitare alcune competenze di bilancio, adottare il piano dell’Autorità in materia di politica del personale, adottare alcune disposizioni speciali riguardanti il diritto di accesso ai documenti e proporre la relazione annuale.

Occorre che l’Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, a seguito di una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal consiglio delle autorità di vigilanza assistito dalla Commissione. Per la designazione del primo presidente dell’Autorità, la Commissione dovrebbe, in particolare, redigere un elenco ristretto di candidati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria. Per le designazioni successive, la possibilità di avere un elenco ristretto di candidati preparato dalla Commissione dovrebbe essere riesaminata in una relazione elaborata ai sensi del presente regolamento. Prima che la persona selezionata assuma le proprie funzioni, e fino a un mese dopo la sua selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la facoltà, dopo aver ascoltato la persona selezionata, di opporsi alla sua designazione.

Occorre che la gestione dell’Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le AEV si coordinino strettamente attraverso un comitato congiunto ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto coordini le funzioni delle AEV in relazione ai conglomerati finanziari e ad altre questioni intersettoriali. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) o dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) siano adottati in parallelo dalle autorità europee di vigilanza interessate. I presidenti delle AEV dovrebbero avvicendarsi a rotazione annuale alla presidenza del comitato congiunto. Il presidente del comitato congiunto dovrebbe essere un vicepresidente del CERS. Il comitato congiunto dovrebbe disporre di apposito personale fornito dalle AEV, onde consentire uno scambio informale di informazioni e la definizione di una cultura comune della vigilanza tra le AEV.

È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell’Autorità possano esperire idonee vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione di ricorso nei casi in cui l’Autorità dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione di ricorso sia un organismo congiunto delle AEV, indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero essere impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l’Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità nazionali di vigilanza e dal bilancio generale dell’Unione europea. Il finanziamento dell’Autorità da parte dell’Unione è subordinato all’accordo dell’autorità di bilancio, in conformità del punto 47 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria30. Occorre che si applichi la procedura di bilancio dell’Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. L’intero bilancio è soggetto alla procedura di discarico.

Occorre che all’Autorità si applichi il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)31. Occorre che l’Autorità aderisca anche all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)32.

Per assicurare condizioni di lavoro aperte e trasparenti, e il pari trattamento del personale, occorre che al personale dell’Autorità si applichino lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità33.

È essenziale proteggere i segreti commerciali e le altre informazioni riservate. La riservatezza delle informazioni messe a disposizione dell’Autorità e scambiate in seno alla rete dovrebbe essere soggetta a norme rigorose ed efficaci.

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati34, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati35, si applicano pienamente al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell’Autorità, occorre che a questa si applichi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione36.

Occorre consentire la partecipazione di paesi terzi all’attività dell’Autorità sulla base di opportuni accordi che dovranno essere conclusi dall’Unione.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, efficace e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti e gli investitori, garantire l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

L’Autorità dovrebbe assumere tutti i compiti e i poteri attuali del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. Occorre pertanto abrogare la decisione 2009/78/CE della Commissione a decorrere dalla data dell’istituzione dell’Autorità e modificare, di conseguenza, la decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell’informativa finanziaria e della revisione contabile37. Considerate le strutture e le operazioni del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, è importante assicurare una stretta collaborazione tra il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e la Commissione nello stabilire le opportune disposizioni transitorie, per assicurare che sia limitato il più possibile il periodo durante il quale la Commissione è responsabile dell’istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell’Autorità.

È opportuno fissare un termine per l’applicazione del presente regolamento, al fine di assicurare che l’Autorità sia adeguatamente preparata a iniziare la sua attività e di facilitare la transizione dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. L’Autorità dovrebbe essere finanziata in modo adeguato. Almeno inizialmente dovrebbe essere finanziata per il 40 % con fondi dell’Unione e per il 60 % con contributi degli Stati membri, conformemente alla ponderazione dei voti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.

Affinché l’Autorità possa essere istituita il 1o gennaio 2011, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Istituzione e status giuridico

Art. 1 Istituzione e ambito di intervento

1. Il presente regolamento istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (in prosieguo l’«Autorità»).

2.

L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE, della direttiva 2008/48/CE1, della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/20132, della direttiva 2013/36/UE3, della direttiva 2014/49/UE4, della direttiva 2014/92/UE5, della direttiva (UE) 2015/23666 del Parlamento europeo e del Consiglio e, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE, compresi le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L’Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio7.

L’Autorità opera altresì nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio8 e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio9, nella misura in cui tale direttiva e tale regolamento si applicano agli operatori del settore finanziario e alle autorità di vigilanza competenti. Esclusivamente a tal fine, l’Autorità svolge i compiti attribuiti da qualsiasi atto dell’Unione giuridicamente vincolante all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio10 o all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio11. Quando svolge tali compiti, l’Autorità consulta tali autorità europee di vigilanza e le tiene informate delle sue attività nei confronti di qualsiasi soggetto che sia un «istituto finanziario» ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1094/2010 o un «partecipante ai mercati finanziari» ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. L’Autorità opera nel settore di attività degli enti creditizi, dei conglomerati finanziari, delle imprese di investimento, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in relazione a questioni non direttamente contemplate negli atti legislativi di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all’informativa finanziaria, tenendo conto di modelli di business sostenibili e dell’integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance, purché tali azioni siano necessarie per assicurare l’applicazione effettiva e coerente di tali atti.

4. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell’articolo 258 TFUE, al fine di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione.

5. L’obiettivo dell’Autorità è proteggere l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell’economia dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Nell’ambito delle proprie competenze, l’Autorità contribuisce a:

  1. a) migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme;

  2. b) garantire l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;

  3. c) rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;

  4. d) impedire l’arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;

  5. e) assicurare che l’assunzione del rischio di credito e di altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza;

  6. f) aumentare la protezione dei clienti e dei consumatori;

  7. g) rafforzare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno;

  8. h) prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tali fini l’Autorità contribuisce ad assicurare l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, favorisce la convergenza in materia di vigilanza e fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in conformità dell’articolo 16 bis. Nell’esecuzione dei compiti conferitile dal presente regolamento, l’Autorità presta una speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico posto dagli istituti finanziari il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell’economia reale. Nello svolgimento dei suoi compiti l’Autorità agisce in maniera indipendente, obiettiva, non discriminatoria e trasparente nell’interesse di tutta l’Unione e rispetta ove applicabile il principio di proporzionalità. L’Autorità è responsabile del proprio operato, agisce con integrità e assicura che tutte le parti interessate siano trattate equamente. Il contenuto e la forma delle azioni e misure dell’Autorità, in particolare gli orientamenti, le raccomandazioni, i pareri, le domande e risposte, i progetti di norme di regolamentazione e i progetti di norme di attuazione, rispettano totalmente le disposizioni applicabili del presente regolamento e degli atti legislativi di cui al paragrafo 2. Per quanto consentito e pertinente a norma di dette disposizioni, le azioni e misure dell’Autorità tengono debitamente conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura, dell’entità e della complessità dei rischi insiti nell’attività svolta da un istituto finanziario, un’impresa, un altro soggetto o nell’attività finanziaria interessati dalle azioni e misure dell’Autorità.

6. L’Autorità istituisce quale sua parte integrante un comitato che la consigli sul modo in cui, nel totale rispetto delle norme applicabili, le sue azioni e misure debbano tenere conto delle peculiarità del settore in relazione alla natura, alla scala e alla complessità dei rischi, alle prassi e ai modelli di business, così come alle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati per quanto tali fattori siano pertinenti ai fini delle norme considerate.

Art. 2 Sistema europeo di vigilanza finanziaria

1. L’Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell’intero sistema finanziario e assicurare un’efficace e sufficiente protezione dei clienti e dei consumatori di servizi finanziari.

2. Il SEVIF comprende:

  1. a) il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. 1092/2010 e nel presente regolamento;

  2. b) l’Autorità;

  3. c) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio38;

  4. d) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio39;

  5. e) il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»), ai fini dello svolgimento dei compiti specificati agli articoli da 54 a 57 del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

  6. f) le autorità competenti o le autorità di vigilanza specificate negli atti dell'Unione indicati all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013. del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. L’Autorità collabora regolarmente e strettamente con il CERS, così come con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) attraverso il comitato congiunto, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.

4. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), le parti del SEVIF cooperano con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni utili e affidabili tra di loro e tra l’Autorità e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

5.

Le autorità di vigilanza che sono parti del SEVIF sono tenute ad esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell’Unione conformemente agli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Fatte salve le competenze nazionali, i riferimenti alla vigilanza contenuti nel presente regolamento comprendono tutte le pertinenti attività di tutte le autorità competenti che devono essere effettuate conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Art. 3 Responsabilità delle Autorità

1. Le Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio. La Banca centrale europea è responsabile dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio relativamente all’esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 in conformità del regolamento stesso.

2. In conformità dell’articolo 226 TFUE l’Autorità offre piena collaborazione al Parlamento europeo in ogni inchiesta condotta a norma di detto articolo.

3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta una relazione annuale sulle attività dell’Autorità, compresa l’esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.

4. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente partecipa a un’audizione dinanzi al Parlamento europeo dedicata alle prestazioni dell’Autorità. L’audizione ha luogo almeno una volta l’anno. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.

5. Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle attività dell’Autorità almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 4.

6. Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli articoli 20 e 33, la relazione include anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo in modo puntuale.

7. L’Autorità risponde oralmente o per iscritto alle domande rivoltele dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dal loro ricevimento.

8. Su richiesta, il presidente procede a discussioni orali riservate e a porte chiuse con il presidente, i vicepresidenti e i coordinatori della competente commissione del Parlamento europeo. Tutti i partecipanti rispettano l’obbligo del segreto professionale.

9. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti dalla partecipazione ai consessi internazionali, l’Autorità informa su richiesta il Parlamento europeo del contributo che apporta in tale sede ad una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell’Unione.

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «istituto finanziario»: qualsiasi impresa soggetta a regolamentazione e a vigilanza a norma di qualsiasi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

  2. 1 bis) «operatore del settore finanziario»: un soggetto di cui all’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849, che è un istituto finanziario ai sensi del punto 1) del presente articolo o dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1094/2010 oppure un partecipante ai mercati finanziari ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1095/2010;

  3. 2) «autorità competenti»:

    1. i) le autorità competenti quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013;

    2. ii) in relazione alla direttiva 2002/65/CE, le autorità e gli organismi competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di detta direttiva da parte degli istituti finanziari;

    3. iii) in relazione alla direttiva (UE) 2015/849, le autorità e gli organismi che esercitano la vigilanza sugli operatori del settore finanziario e sono competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di detta direttiva;

    4. iv) in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l’autorità pubblica che vigila su tali sistemi a norma di tale direttiva e le pertinenti autorità amministrative di cui alla stessa direttiva;

    5. v) in relazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio15, le autorità di risoluzione designate in conformità dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, il Comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014, nonché il Consiglio e la Commissione quando adottano misure a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, tranne i casi in cui esercitano poteri discrezionali o compiono scelte attinenti a linee di azione;

    6. vi) le «autorità competenti» di cui alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio16, al regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio17, alla direttiva (UE) 2015/2366, alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18 e al regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio19;

    7. vii) gli «organismi» e le «autorità» di cui all’articolo 20 della direttiva 2008/48/CE.

    8. viii) in relazione al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio20e alla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio21, le autorità competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), di tale direttiva.

Art. 5 Status giuridico

1. L’Autorità è un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica.

2. L’Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall’ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L’Autorità è rappresentata dal presidente.

Art. 6 Composizione

L’Autorità è composta da:

  1. 1) un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all’articolo 43;

  2. 2) un consiglio di amministrazione, che svolge i compiti di cui all’articolo 47;

  3. 3) un presidente, che svolge i compiti di cui all’articolo 48;

  4. 4) un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all’articolo 53;

  5. 5) una commissione di ricorso, che svolge i compiti di cui all’articolo 60.

Art. 7 Sede

L’Autorità ha sede a Parigi (Francia). L’ubicazione della sede dell’Autorità non influisce sull’esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri, sull’organizzazione della sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività, mentre consente, se del caso, la condivisione con agenzie dell’Unione dei servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono connessi alle attività principali dell’Autorità. Entro il 30 marzo 2019, e successivamente ogni dodici mesi, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al rispetto di tale requisito da parte delle Autorità europee di vigilanza.

Capo II. Compiti e poteri dell’autorità

Art. 8 Compiti e poteri dell’Autorità

1. L’Autorità svolge i seguenti compiti:

  1. a) contribuisce, sulla base degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, orientamenti, raccomandazioni e altre misure, tra cui pareri;

a bis) elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell’Unione che definisca le migliori prassi in materia di vigilanza e metodologie e processi di elevata qualità e tiene conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati;

a ter) elabora e mantiene aggiornato un manuale di risoluzione dell’Unione sulla risoluzione degli istituti finanziari nell’Unione che definisca le migliori prassi e metodologie e processi di elevata qualità in materia di risoluzione, tenendo conto dei lavori del Comitato di risoluzione unico e dell’evoluzione delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati;

  1. b) contribuisce all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, in particolare contribuendo a una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio regolamentare, promuovendo e monitorando l’indipendenza della vigilanza, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;

  2. c) facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti;

  3. d) coopera strettamente con il CERS, in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;

  4. e) organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti e, in tale contesto, al fine di rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza formula orientamenti e raccomandazioni e individua le migliori prassi;

  5. f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi, se del caso, gli sviluppi inerenti all’andamento del credito, in particolare per le famiglie e le PMI e nei servizi finanziari innovativi, tenendo debitamente conto degli sviluppi inerenti ai fattori di carattere ambientale, sociale e di governance;

  6. g) svolge analisi dei mercati a supporto dell’espletamento dei compiti dell’Autorità;

  7. h) promuove, se del caso, la protezione dei depositanti, dei consumatori e degli investitori, in particolare per quanto riguarda le carenze in un contesto transfrontaliero e tenendo conto dei relativi rischi;

  8. i) conformemente agli articoli da 21 a 26, promuove il funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza; la sorveglianza, la valutazione e la misurazione del rischio sistemico; lo sviluppo e il coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, fornendo un livello elevato di protezione ai depositanti e agli investitori in tutta l'Unione e sviluppando metodi per la risoluzione delle crisi degli istituti finanziari in fallimento nonché la valutazione dell'esigenza di idonei strumenti finanziari, al fine di promuovere la cooperazione fra le autorità competenti per la gestione delle crisi degli istituti transfrontalieri che pongono potenziali rischi sistemici;

i bis) contribuisce alla definizione di una strategia comune dell’Unione in materia di dati finanziari;

  1. j) esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi;

  2. k) pubblica sul sito web, e aggiorna regolarmente, le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, nella sua area di competenza, sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;

k bis) pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito web tutte le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni e le domande e risposte per ciascun atto legislativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese panoramiche dello stato di avanzamento delle attività in corso e della tempistica prevista per l’adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e dei progetti di norme tecniche di attuazione;

  1. l) contribuisce alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche promuovendo a tal fine un’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui, rispettivamente, all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

1 bis. Nell'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento l'Autorità:

  1. a) fa uso di tutti i poteri di cui dispone,

  2. b) tenendo in debita considerazione l’obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità degli istituti finanziari, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie, dimensioni e modelli di business e,

  3. c) tiene conto dell’innovazione tecnologica, di modelli di business innovativi e sostenibili e dell’integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance.

2. Per l’esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l’Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:

  1. a) elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione nei casi specifici di cui all’articolo 10;

  2. b) elaborare progetti di norme tecniche di attuazione nei casi specifici di cui all’articolo 15;

  3. c) emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all’articolo 16;

c bis) formulare le raccomandazioni, secondo le modalità previste all’articolo 29 bis;

  1. d) formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all’articolo 17, paragrafo 3;

d bis) emettere segnalazioni conformemente all’articolo 9, paragrafo 3;

  1. e) prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui all’articolo18, paragrafo 3, e all’articolo 19, paragrafo 3;

  2. f) nei casi concernenti il diritto dell’Unione direttamente applicabile, prendere decisioni individuali nei confronti di istituti finanziari nei casi specifici di cui all’articolo 17, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 19, paragrafo 4;

  3. g) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all’articolo 16 bis;

g bis) rispondere alle domande, conformemente all’articolo 16 ter;

g ter) intervenire come previsto all’articolo 9 quater;

  1. h) raccogliere le informazioni necessarie relative agli istituti finanziari, come previsto all’articolo 35;

  2. i) sviluppare metodologie comuni per valutare l’effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sulla protezione dei consumatori;

  3. j) fornire una banca dati, accessibile a livello centrale, degli istituti finanziari registrati nella sua area di competenza ove specificato negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3.

Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 e nell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2 l’Autorità agisce sulla base ed entro i limiti del quadro legislativo, e tiene debitamente conto del principio di proporzionalità, ove applicabile, e del «legiferare meglio», compresi i risultati delle analisi dei costi e benefici in conformità del presente regolamento.

Le consultazioni pubbliche di cui agli articoli 10, 15, 16 e 16 bis sono condotte nel modo più ampio possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e concedono alle stesse un tempo ragionevole per rispondere. L’Autorità pubblica una sintesi del contributo ricevuto dalle parti interessate e una panoramica del modo in cui le informazioni e le opinioni raccolte nell’ambito della consultazione sono state utilizzate in un progetto di norme tecniche di regolamentazione o un progetto di norme tecniche di attuazione.

2 bis.

Art. 9 Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie

1. L’Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell’equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno, anche tramite:

  1. a) la raccolta, l’analisi e l’informativa sulle tendenze dei consumatori, quali l’andamento dei costi e delle tariffe dei servizi e dei prodotti finanziari al dettaglio negli Stati membri;

a bis) la realizzazione di analisi tematiche approfondite sulle condotte di mercato e l’elaborazione di una visione comune delle pratiche del mercato per individuare problemi potenziali e ad analizzarne l’impatto;

a ter) lo sviluppo di indicatori di rischio legati all’operatività al dettaglio per la tempestiva individuazione di potenziali cause di pregiudizio dei consumatori;

  1. b) il riesame e il coordinamento dell’alfabetizzazione finanziaria e delle iniziative formative da parte delle autorità competenti;

  2. c) l’elaborazione di standard formativi per l’industria;

  3. d) il contributo a favore dello sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione.

  4. e) il contributo a favore di condizioni di parità nel mercato interno, in cui consumatori e altri utenti di servizi finanziari abbiano un accesso equo a servizi e prodotti finanziari;

  5. f) la promozione di ulteriori sviluppi in termini di regolamentazione e vigilanza che potrebbero facilitare una più profonda armonizzazione e integrazione a livello di Unione; e

  6. g) se applicabile, il coordinamento delle attività di acquisto in forma anonima da parte delle autorità competenti.

2. L’Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza e l’efficacia delle prassi di regolamentazione e di vigilanza.

3. L’Autorità può altresì emettere segnalazioni nel caso in cui un’attività finanziaria costituisca una seria minaccia per gli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 5.

4. L’Autorità istituisce, quale sua parte integrante, un comitato sulla protezione dei consumatori e sull’innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità competenti e le autorità responsabili della protezione dei consumatori al fine di rafforzare tale protezione, di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all’Autorità le consulenze da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’Autorità collabora strettamente con il Comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio20 per evitare duplicazioni, incoerenze e incertezza del diritto nel settore della protezione dei dati. L’Autorità può anche invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al comitato in veste di osservatrici.

5.

L’Autorità può proibire o limitare temporaneamente la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni prodotti, strumenti o attività finanziari che sono potenzialmente in grado di provocare significativi danni finanziari ai clienti o consumatori, o che mettono a repentaglio il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, oppure, se così richiesto, in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all’articolo 18.

L’Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma a intervalli adeguati e almeno una volta ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul cliente o consumatore, l’Autorità può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto.

Uno Stato membro può chiedere all’Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso l’Autorità decide secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione.

L’Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività o prassi finanziarie e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l’adozione di tale eventuale divieto o limitazione.

Art. 9 bis Compiti specifici di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

1.

Nell’ambito delle proprie competenze l’Autorità assume un ruolo guida di coordinamento e monitoraggio nel promuovere l’integrità, la trasparenza e la sicurezza nel sistema finanziario mediante l’adozione di misure volte a prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in tale sistema. In linea con il principio di proporzionalità, tali misure si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e tengono debitamente conto della natura, dell’entità e della complessità dei rischi, delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni degli operatori del settore finanziario e dei mercati. Dette misure comprendono:

  1. a) la raccolta di informazioni dalle autorità competenti sulle carenze in termini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuate nel corso della vigilanza su base continuativa e delle procedure di autorizzazione per quanto riguarda i processi e le procedure, i dispositivi di governance, i requisiti di professionalità e onorabilità, l’acquisizione di partecipazioni qualificate, i modelli di business e le attività degli operatori del settore finanziario, nonché le misure adottate dalle autorità competenti per colmare le seguenti carenze rilevanti che incidono su uno o più obblighi degli atti legislativi di cui, rispettivamente, all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di qualsiasi normativa nazionale che li recepisca, per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo:

    1. i) una violazione o una potenziale violazione di tali obblighi da parte di un operatore del settore finanziario;

    2. ii) un’applicazione inadeguata o inefficace di tali obblighi da parte di un operatore; o

    3. iii) un’applicazione inadeguata o inefficace, delle politiche e procedure interne intese ad assicurare il rispetto di tali obblighi da parte di un operatore del settore finanziario.

    Le autorità competenti trasmettono tali informazioni all’Autorità, in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 35 del presente regolamento, e informano in tempo utile l’Autorità in merito a qualsiasi successivo sviluppo connesso alle informazioni fornite. L’Autorità opera in stretto coordinamento con le Unità di informazione finanziaria dell’Unione (Financial Intelligence Units — FIU) di cui alla direttiva (UE) 2015/849, rispettandone status e obblighi e senza creare inutili duplicazioni. In conformità del diritto nazionale, le autorità competenti possono condividere con la banca dati centrale di cui al paragrafo 2 le informazioni supplementari che ritengano pertinenti per la prevenzione e il contrasto dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

  2. b) lo stretto coordinamento e, se del caso, lo scambio d’informazioni con le autorità competenti, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, e con le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza dei soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), della direttiva (UE) 2015/849, nonché con le FIU rispettandone status e obblighi a norma della medesima direttiva;

  3. c) l’elaborazione di orientamenti e norme comuni per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario e promuoverne l’applicazione uniforme, in particolare elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione in conformità dei mandati previsti negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, orientamenti, raccomandazioni e altre misure, tra cui pareri, basati sugli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

  4. d) la prestazione di assistenza alle autorità competenti, su loro richiesta specifica;

  5. e) il monitoraggio degli sviluppi del mercato e la valutazione degli elementi di vulnerabilità e dei rischi in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo presenti nel settore finanziario.

Entro il 31 dicembre 2020 l’Autorità elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano il concetto di carenze di cui al primo comma, lettera a), anche fornendo una casistica delle situazioni in cui possono verificarsi, loro rilevanza e le modalità pratiche con cui attuare la raccolta di informazioni da parte dell’Autorità nonché il tipo di informazioni che dovrebbero essere fornite a norma del primo comma, lettera a). Nell’elaborazione di tali norme tecniche l’Autorità prende in considerazione il volume delle informazioni da fornire e la necessità di evitare duplicazioni. Definisce inoltre le modalità per garantire efficacia e riservatezza.

Alla Commissione è delegato il potere d’integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14.

2. L’Autorità crea e aggiorna una banca dati centrale contenente le informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 1, lettera a). L’Autorità assicura che le informazioni siano analizzate e messe a disposizione in via riservata alle autorità competenti che dimostrino di avere un interesse a conoscerle. Ove opportuno, l’Autorità può trasmettere alle autorità giudiziarie nazionali e alle autorità competenti dello Stato membro interessato, in conformità delle norme procedurali nazionali, le informazioni in suo possesso che potrebbero dar luogo a un procedimento penale. Se del caso, può anche trasmettere alla Procura europea gli elementi di prova che riguardano reati per i quali questa esercita o potrebbe esercitare la competenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio21.

3.

Le autorità competenti possono avanzare richieste motivate all’Autorità per ottenere informazioni sugli operatori del settore finanziario pertinenti per le loro attività di vigilanza in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L’Autorità valuta le richieste e fornisce in modo tempestivo le informazioni richieste dalle autorità competenti che dimostrino di avere un interesse a conoscerle. Se l’Autorità non fornisce le informazioni richieste, ne informa l’autorità competente richiedente, spiegando il motivo per cui le informazioni non vengono fornite. L’Autorità comunica all’autorità competente o a qualsiasi altra autorità o istituzione che abbia inizialmente fornito le informazioni richieste l’identità dell’autorità competente richiedente, l’identità dell’operatore del settore finanziario interessato, il motivo della richiesta di informazioni e se le informazioni siano state condivise. Inoltre, l’Autorità analizza le informazioni al fine di condividere, di propria iniziativa, informazioni pertinenti con le autorità competenti per le loro attività di vigilanza in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Se le condivide, ne dà notifica all’autorità competente che ha inizialmente fornito le informazioni. Procede inoltre a un’analisi su base aggregata per il parere che è tenuta a fornire a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.

Entro il 31 dicembre 2020 l’Autorità elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il modo in cui le informazioni devono essere analizzate e messe a disposizione in via riservata alle autorità competenti che dimostrino di avere un interesse a conoscerle.

Alla Commissione è delegato il potere d’integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14.

4. L’Autorità promuove la convergenza dei processi di vigilanza di cui alla direttiva (UE) 2015/849, anche effettuando verifiche inter pares e pubblicando le conseguenti relazioni e misure a norma dell’articolo 30 del presente regolamento. In sede di svolgimento delle verifiche a norma dell’articolo 30 del presente regolamento l’Autorità tiene conto delle valutazioni o relazioni pertinenti elaborate da organizzazioni internazionali e organismi intergovernativi competenti nel campo della prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, nonché della relazione biennale realizzata della Commissione a norma dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849 e della valutazione del rischio effettuata dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 7 della stessa.

5.

L’Autorità svolge, con la partecipazione delle autorità competenti, valutazioni dei rischi delle strategie, capacità e risorse impiegate dalle autorità competenti per affrontare i più importanti rischi emergenti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di Unione individuati nella valutazione sovranazionale del rischio. Svolge tali valutazioni dei rischi in particolare ai fini della formulazione del parere che è tenuta a fornire a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849. L’Autorità svolge le valutazioni dei rischi sulla base delle informazioni ad essa disponibili, comprese le verifiche inter pares svolte in conformità dell’articolo 30 del presente regolamento, l’analisi su base aggregata delle informazioni raccolte ai fini della banca dati centrale che ha svolto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e le valutazioni o relazioni pertinenti elaborate da organizzazioni internazionali e organismi intergovernativi con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, nonché la valutazione del rischio da parte degli Stati membri elaborata ai sensi dell’articolo 7 della direttiva (UE) 2015/849. L’Autorità rende disponibili le valutazioni dei rischi a tutte le autorità competenti.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l’Autorità, attraverso il comitato interno istituito a norma del paragrafo 7 del presente articolo, elabora e applica metodi che consentano valutazioni obiettive e una verifica della qualità e coerenza delle valutazioni, nonché della corretta applicazione della metodologia, e che garantiscano condizioni di parità. Tale comitato verifica la qualità e la coerenza delle valutazioni dei rischi ed elabora i progetti decisioni relative alla valutazione dei rischi ai fini della loro adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza in conformità dell’articolo 44.

6. Nei casi in cui vi sono indizi di violazioni, da parte di operatori del settore finanziario, degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849 ed è presente una dimensione transfrontaliera con paesi terzi, l’Autorità svolge un ruolo guida nel contribuire a facilitare, ove necessario, la cooperazione tra le autorità competenti dell’Unione e le autorità pertinenti dei paesi terzi. Questo ruolo dell’Autorità lascia impregiudicata la normale interazione fra le autorità competenti e le autorità dei paesi terzi.

7. L’Autorità istituisce un comitato interno permanente per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che ha il compito di coordinare le misure intese a prevenire e contrastare l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e preparare, in conformità del regolamento (UE) 2015/847 e della direttiva (UE) 2015/849, tutti i progetti di decisioni destinate a essere adottate dall’Autorità a norma dell’articolo 44 del presente regolamento.

8.

Il comitato di cui al paragrafo 7 è composto di rappresentanti di alto livello delle autorità e degli organismi di tutti gli Stati membri competenti ad assicurare che gli operatori del settore finanziario rispettino il regolamento (UE) 2015/847 e la direttiva (UE) 2015/849 aventi competenze e poteri decisionali in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, , nonché di rappresentanti di alto livello con competenze relative ai diversi modelli di business e alle rispettive specificità settoriali, dell’Autorità, dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). I rappresentanti di alto livello dell’Autorità e delle altre Autorità europee di vigilanza partecipano alle riunioni di tale comitato senza diritto di voto. Inoltre, la Commissione, il CERS e il consiglio di vigilanza della Banca centrale europea designano ciascuno un rappresentante di alto livello che partecipi alle riunioni del comitato in qualità di osservatore. Il presidente del comitato è eletto da e tra i membri del comitato aventi con diritto di voto.

Ogni istituzione, autorità e organismo di cui al primo comma nomina un rappresentante supplente scelto fra il proprio personale, il quale può sostituire il membro nel caso in cui questi non possa partecipare. Gli Stati membri in cui più di un’autorità sia competente ad assicurare il rispetto, da parte degli operatori del settore finanziario, della direttiva (UE) 2015/849 possono nominare un rappresentante per ogni autorità competente. A prescindere dal numero di autorità competenti rappresentate nella riunione, ogni Stato membro dispone di un solo voto. Al fine di preparare i propri progetti di decisione, tale comitato può istituire al proprio interno gruppi di lavoro incaricati di aspetti specifici della sua attività. Tali gruppi sono aperti alla partecipazione del personale di tutte le autorità competenti rappresentate in seno al comitato, dell’Autorità, dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

9.

L’Autorità, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) possono, in qualsiasi momento, presentare osservazioni scritte in merito a qualsiasi progetto di decisione del comitato di cui al paragrafo 7 del presente articolo. Il consiglio delle autorità di vigilanza prende in debita considerazione tali osservazioni prima di adottare la decisione definitiva. Qualora un progetto di decisione sia basato sui poteri attribuiti all’Autorità dall’articolo 9 ter, 17 o 19, o sia collegato a detti poteri, e riguardi:

  1. a) istituti finanziari ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1094/2010 o qualsiasi autorità competente preposta alla relativa vigilanza; o

  2. b) i partecipanti ai mercati finanziari ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1095/2010 o qualsiasi autorità competente preposta alla relativa vigilanza.

l’Autorità può adottare la decisione solo in accordo con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) nel caso di cui alla precedente lettera a) o dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) nel caso di cui alla precedente lettera b). L’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) o l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) comunica la propria posizione all’Autorità entro 20 giorni dalla data del progetto di decisione del comitato di cui al paragrafo 7. Si presume che vi sia accordo se entro 20 giorni non comunicano la propria posizione all’Autorità né richiedono una proroga debitamente giustificata a tal fine.

Art. 9 ter Richiesta di indagine relativa alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

1. In materia di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, l’Autorità, in presenza di indizi di violazioni rilevanti, può chiedere a un’autorità competente di cui all’articolo 4, punto 2), punto iii): a) di indagare su eventuali violazioni, da parte di un operatore del settore finanziario, del diritto dell’Unione e, se tale diritto è composto di direttive o concede espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, della normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri; e b) di considerare l’imposizione di sanzioni a tale operatore in relazione a dette violazioni. Se necessario, l’Autorità può anche chiedere ad un’autorità competente di cui all’articolo 4, punto 2), punto iii), di considerare l’adozione di una decisione individuale che imponga a tale operatore del settore finanziario di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione direttamente applicabile o della normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri dal diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. Le richieste di cui al presente paragrafo non sono d’ostacolo all’adozione di misure ordinarie di vigilanza da parte dell’autorità competente destinataria della richiesta.

2. L’autorità competente si conforma alle richieste ad essa rivolte in conformità del paragrafo 1 e informa l’Autorità, il più presto possibile e al più tardi entro 10 giorni lavorativi, delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi alla richiesta.

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non informa l’Autorità, entro 10 giorni lavorativi, delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al paragrafo 2 del presente articolo, si applica l’articolo 17 del presente regolamento.

Art. 9 quater Lettere in caso di inerzia

1. L’Autorità adotta le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo in circostanze eccezionali se ritiene probabile che l’applicazione di uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o di un atto delegato o di esecuzione basato su tali atti legislativi possa sollevare problemi rilevanti per uno dei motivi seguenti:

  1. a) l’Autorità ritiene che le disposizioni dell’atto possano entrare direttamente in conflitto con un altro atto pertinente;

  2. b) quando l’atto è uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la mancanza di atti delegati o di esecuzione che lo integrino o precisino suscita legittimi dubbi circa le conseguenze giuridiche dell’atto legislativo o della sua applicazione corretta;

  3. c) la mancanza di orientamenti e raccomandazioni di cui all’articolo 16 comporta difficoltà pratiche circa l’applicazione dell’atto legislativo.

2.

Nei casi di cui al paragrafo 1 l’Autorità trasmette alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l’Autorità trasmette alla Commissione un parere sull’intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull’urgenza che a suo parere il problema riveste. L’Autorità rende pubblico il parere.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l’Autorità vaglia quanto prima la necessità di adottare orientamenti o raccomandazioni a norma dell’articolo 16.

L’Autorità agisce con celerità, in particolare per concorrere a prevenire ogniqualvolta possibile l’insorgere dei problemi di cui al paragrafo 1.

3. Se necessario nei casi di cui al paragrafo 1, e in attesa dell’adozione e dell’applicazione delle nuove misure conseguenti all’intervento di cui al paragrafo 2, l’Autorità formula pareri su disposizioni specifiche degli atti di cui al paragrafo 1, al fine di promuovere la coerenza, l’efficienza e l’efficacia delle prassi di vigilanza e di controllo dell’osservanza e l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione.

4. L’Autorità, se in base alle informazioni ricevute, in particolare dalle autorità competenti, ritiene che uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o un atto delegato o di esecuzione basato su tali atti legislativi sollevi problemi rilevanti e eccezionali riguardanti la fiducia dei mercati, la protezione dei consumatori, dei clienti o degli investitori, il regolare funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione, trasmette senza indebito ritardo alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono. L’Autorità può trasmettere alla Commissione un parere sull’intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull’urgenza del problema. L’Autorità rende pubblico il parere.

Art. 10 Norme tecniche di regolamentazione

1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE al fine di garantire un’armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L’Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio. Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano. Prima di presentarli alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37. Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se approvarlo. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l’adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione. Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio. Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla. La Commissione può modificare il contenuto di un progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Ove l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L’Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.

3. Solo ove l’Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell’Autorità. La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37. La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica di regolamentazione all’Autorità. Entro un termine di sei settimane, l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio. Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di regolamentazione. Se l’Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche proposte dall’Autorità o adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.

4. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l’espressione «norma tecnica di regolamentazione». Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.

Art. 11 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 14.

2. Non appena adotta una norma tecnica di regolamentazione, la Commissione la notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare norme tecniche di regolamentazione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli da 12 a 14.

Art. 12 Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità delle norme tecniche di regolamentazione già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 13 Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un termine di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di tre mesi.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione, quest’ultima è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. La norma tecnica di regolamentazione può essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione nel termine di cui al paragrafo 1, essa non entra in vigore. Conformemente all’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione ne illustra le ragioni.

Art. 14 Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione

1. Se non approva un progetto di norma tecnica di regolamentazione o lo modifica come previsto all’articolo 10, la Commissione ne informa l’Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, motivando la decisione.

2. Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell’Autorità, a un’apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio per presentare e illustrare le loro divergenze.