Sez. T, Ordinanza n. 1284 del 21/01/2026 (Rv. 677718-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Irrogazione di sanzioni tributarie - Potere di autotutela tributaria - Errore nella indicazione - Annullamento atto impositivo per vizi formali e sostanziali - Limiti - Emissione di un nuovo atto sostitutivo - Applicazione di una maggiore sanzione - Ammissibilità - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria sostitutiva - traendo fondamento dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost., orientati al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati - consente all'Amministrazione finanziaria, accortasi di un errore nell'indicazione delle sanzioni, di annullare l'atto impositivo viziato, sia per vizi formali che sostanziali, e di emetterne uno nuovo recante una maggiore sanzione, purché non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto dal singolo tributo e non sia intervenuto un giudicato, senza che trovi applicazione il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi".
Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DM Finanze 11/02/1997 all. 37, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quater, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quinquies, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)