diritto.io

Riordinamento della previdenza marinara

Testo in vigore al

Art. 65 Requisiti per il diritto a pensione

1. L'iscritto alla Gestione speciale ha diritto di conseguire la pensione, quando sia dispensato dal servizio presso le aziende di cui al precedente articolo 58 e si trovi in una delle seguenti condizioni:

  1. a) abbia compiuto 60 anni di eta' con almeno 20 anni di contribuzione ovvero 65 anni di eta' con 10 anni di contribuzione o 35 anni di contribuzione. Detti limiti di eta' sono ridotti, rispettivamente, a 55 e 60 anni per le donne;

  2. b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di contribuzione.

2. La pensione si consegue a qualsiasi eta' ove si tratti di appartenenti al personale di stato maggiore navigante rimasti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio, occorso mentre erano imbarcati o per causa di servizio, o di malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcati.

3. Nei casi previsti dal precedente secondo comma, l'importo della pensione non potra' essere inferiore alla meta' della media annua delle retribuzioni di cui al primo comma del successivo articolo 67.

4. Per il personale di stato maggiore navigante, i periodi di contribuzione di cui al primo comma comprendono anche i periodi di navigazione effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge con iscrizione, sia alla Gestione marittimi, sia alla Gestione speciale; detti periodi cessano, pertanto, dal produrre qualsiasi effetto ai fini della prestazione della Gestione marittimi.

5. Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al secondo comma e' ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta non superi la retribuzione annua percepita dall'iscritto alla data immediatamente precedente l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.

6. I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti, posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo articolo 67, sempreche', durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione.

7. Il beneficio di cui al precedente comma spetta, su domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione in atto alla data stessa se la domanda, e' presentata entro un anno da tale data. In caso contrario, il beneficio decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 66 Retribuzione pensionabile

1. Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando, per gli iscritti aventi grado ed anzianita' di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo, nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti.

2. Per il personale amministrativo:

  1. a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di contingenza, indennita' di grado, indennita' sostitutiva della mensa, indennita' sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;

  2. b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze.

3. Per il personale di stato maggiore navigante:

  1. a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di grado, indennita' di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;

  2. b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze.3

4. Gli altri elementi della retribuzione non compresi nelle lettere a) e b) del secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile nella misura del 40 per cento dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.3

Art. 67 La misura della pensione

1. La misura annua della pensione e' stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianita' a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.

2. Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.

3. L'importo della pensione e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Tale maggiorazione e' a carico dell'assicurazione citata, allorche' competa all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per i familiari.

4. La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

5. Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari alla quota predetta.

6. La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazioni per familiari a carico, e' ripartita in tredici rate mensili.

7. La tredicesima mensilita' e' corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

8. Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versare a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.

9. Ove alla data della definitiva cessazione del servizio il dirigente non possa far valere i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione secondo le norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, non si fa luogo all'applicazione del precedente comma ed il trattamento spettante al dirigente ed ai suoi superstiti e' corrisposto dalla Gestione speciale direttamente agli aventi diritto.

10. La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale e' corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali unitamente alla pensione dovuta ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge.

Art. 68 I trattamenti minimi ed il massimale pensionistico

1. L'importo annuo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore ai trattamenti minimi stabiliti per i titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In nessun caso l'importo annuo della pensione puo' superare il 90 per cento della media delle retribuzioni previste dal precedente articolo 67.

2. La pensione d'invalidita' e quella di vecchiaia non possono essere comunque inferiori ai quindici quarantesimi della media annua delle retribuzioni previste dal primo comma del precedente articolo 67.

3. L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, non puo' essere altresi' inferiore al trattamento che sarebbe spettato all'iscritto applicando le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20 per cento.

4. Ai fini della determinazione della misura e delle condizioni per il conseguimento dei trattamenti minimi di pensione di cui al primo comma, si applicano le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Capo III. Personale amministrativo

Art. 69 Rivalutazione preliminare delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965

1. Le pensioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate con decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, prima di essere trasferite a carico dell'assicurazione obbligatoria ai sensi del successivo articolo 72, sono maggiorate come segue:

  1. a) se aventi decorrenza anteriore al 1 agosto 1952, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione stabilito dall'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183;

  2. b) se aventi decorrenza tra il 1 agosto 1952 ed il 31 gennaio 1965, sulla base della retribuzione pensionabile definita dall'articolo 65 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, nei limiti del massimale annuo di L. 2.600.000, in atto al 31 dicembre 1964 per gli iscritti aventi qualifiche ed anzianita' di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano alle pensioni dei superstiti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1 febbraio 1965, oppure con decorrenza posteriore, se derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla detta data o di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa. Il valore di copertura dell'onere derivante all'assicurazione obbligatoria dalla rivalutazione prevista dal presente articolo, tenuto conto anche degli aumenti di cui agli articoli 70 e 71, e' posto a carico della Gestione speciale ed e' inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 64. Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in evidenza separata e trasferite all'assicurazione generale obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.

Art. 70 Miglioramenti delle pensioni dirette del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965

1. A decorrere dal 1° gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:

  1. a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione speciale aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, liquidate al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;

  2. b) l'importo dei supplementi diretti, liquidati ai sensi degli articoli 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

2. A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni, aumentato ai sensi del comma precedente, e' conglobato:

  1. 1) con i supplementi liquidati ai sensi degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, al netto delle maggiorazioni per i figli;

  2. 2) con le pensioni supplementari ed i supplementi liquidati rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, al netto delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge;

  3. 3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.

3. L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui al precedente comma e' integrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore delle, presente legge, nonche' alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

5. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 71 Miglioramenti delle pensioni ai superstiti del personale amministrativo

1. Le pensioni indirette e di reversibilita' ai superstiti a carico della Gestione speciale, aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, o anche decorrenza posteriore, purche' il dante causa sia deceduto prima di tale data o se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la data stessa, nonche' i supplementi indiretti e di riversibilita' costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi degli articoli 13 del decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono riliquidati, applicando le disposizioni dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto riguarda le aliquote di riversibilita' e i limiti di eta' per i figli, con effetto dal 1 febbraio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti delle pensioni.

2. L'importo del trattamento di cui al precedente comma e' aumentato dal 20 per cento, con decorrenza 1 gennaio 1965, conglobato, purche' liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:

  1. 1) con i supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;

  2. 2) con l'importo delle pensioni supplementari e dei supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati, rispettivemente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

  3. 3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto della integrazione al trattamento minimo.

3. L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra e' integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima, ed ai supplementi indiretti e di riversibilita' da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

5. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 72 Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1 gennaio 1965

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dell'articolo 69 e maggiorate a norma degli articoli 70 e 71 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.

Art. 73 Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione

1. Le riserve della quota base delle pensioni, poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 70, 71 e 72, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione del 65 per cento del fondo per la copertura delle pensioni esistente nella Gestione speciale a capitalizzazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 74 Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per il personale amministrativo in attivita' di servizio

1. L'appartenente al personale amministrativo delle Societa' menzionate nel precedente articolo 58 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di lavoro compiuti alle dipendenze delle citate Societa', e' iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro compiuti dal 1 luglio 1920 alla predetta data con assicurazione alla Gestione speciale, a tutti gli effetti derivanti da questa iscrizione.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, quando l'iscritto abbia raggiunto i requisiti per la liquidazione di una prestazione a carico della predetta assicurazione, la Gestione speciale versera' all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti i contributi base calcolati sulle retribuzioni considerate per la contribuzione alla Gestione speciale durante i periodi di servizio da riconoscere utili, senza tener conto dei limiti retributivi, previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479, e dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

3. L'importo contributivo accreditabile all'iscritto per ogni mese di servizio non puo', comunque, superare il massimo previsto dalle norme dell'assicurazione obbligatoria, in vigore al tempo in cui il servizio e' stato compiuto.

Art. 75 Riliquidazione delle pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1965

1. Le pensioni liquidate agli appartenenti al personale amministrativo delle Societa' indicate nel precedente articolo 58 ed ai loro superstiti, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, ed aventi decorrenza successiva al 10 gennaio 1965 escluse le pensioni ai superstiti costituite a seguito di decesso dell'assicurato, avvenuto anteriormente alla suddetta data o di decesso del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la data medesima - sono riliquidate ai sensi dei precedenti articoli 67 e 68.

2. La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, richiesta per i periodi di servizio prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si effettua osservando le disposizioni di cui al precedente articolo 74.

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti norme sono inclusi, per l'importo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, nel disavanzo di cui al precedente articolo 64.

Capo IV. Personale di stato maggiore navigante

Art. 76 Riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante

1. Le pensioni aventi decorrenza sino alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a carico della Gestione speciale agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, ivi comprese, per questi ultimi, quelle con decorrenza posteriore purche' derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla citata data e di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa, sono riliquidate considerando l'ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale, per i periodi di servizio anteriori al 1 agosto 1952, aumentati del 50 per cento ed ulteriormente maggiorati di 70 volte.

2. L'aumento e la maggiorazione dei contributi di cui al precedente comma sono operati, considerando i contributi afferenti il periodo 1 gennaio 1940-31 luglio 1952, nella stessa misura dovuta in base alla retribuzione soggetta a contributo nell'anno 1937 per un iscritto avente pari grado ed anzianita' di servizio ed alla aliquota contributiva in vigore in tale anno.

3. I benefici previsti dal presente articolo sono concessi a far tempo dal 1 gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.

4. Ai titolari di pensione che hanno diritto alla rata del mese di dicembre spetta un'altra rata di pari ammontare da corrispondere in occasione delle festivita' natalizie.

5. La pensione prevista dal presente articolo e' corrisposta unitamente a quella spettante ai sensi dei precedenti articoli 46, 47, 48, 49 - Titolo I, della presente legge ed e' riversibile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

6. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, dal 1 gennaio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inserito nel disavanzo da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 64.3

Art. 78 Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attivita' di servizio

1. In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante delle Societa' menzionate nel precedente articolo 58, in attivita' di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' costituita a carico della Gestione speciale una posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con le modalita' previste nel precedente articolo 74 per il personale amministrativo.

Art. 79 Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale

1. L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le societa' di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facolta' di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di iscrizione alla Gestione speciale, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di 3/5, se trattasi di periodi di lavoro a terra.3

2. La Gestione speciale, in dipendenza della domanda presentata dall'iscritto, trasferira' alla Gestione marittimi gli importi contributivi di pertinenza di detta Gestione per il periodo da riconoscere, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui il servizio e' stato compiuto, in relazione alle qualifiche rivestite dall'interessato nei periodi sopra specificati.

Capo V. Rapporti con l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e con la gestione marittimi

Art. 81 Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti - Concorso della Gestione marittimi - Assegno "una tantum"

1. Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.

2. Il pensionato della Gestione speciale, qualora in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non abbia diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, ha titolo ad una pensione complementare, purche' abbia compiuto l'eta' stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

3. La pensione complementare di cui al comma precedente non puo' essere integrata ai trattamenti minimi; ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nel caso che l'iscritto muoia senza raggiungere i requisiti per il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un'indennita' pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 62, comprensiva della indennita' per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla assicurazione citata.

5. Per l'iscritto cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione a carico della Gestione speciale, che non intenda proseguire volontariamente la iscrizione alla Gestione medesima, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 67, primo comma, lettera b) e secondo comma, lettera b), del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

Art. 82 Accertamento dell'invalidita' ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale

1. Nel caso di dichiarazione di inabilita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1173, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore navigante dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.

Art. 83 Sostituzione della Gestione speciale nei diritti derivanti agli iscritti dall'assicurazione obbligatoria

1. La Gestione speciale provvedera' alla liquidazione della pensione di cui all'articolo 67 della presente legge, ove concorrano le condizioni previste dal precedente articolo 65, e si sostituira' agli interessati nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nella Gestione marittimi per i periodi valutati ai fini della pensione della Gestione medesima.

2. Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, risulti determinato anche dai contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale, la sostituzione di cui al precedente comma e' limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre fra i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione ed i contributi afferenti i periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale.

3. La sostituzione di cui al primo comma opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione speciale, se a tale data l'iscritto abbia diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

Art. 84 Continuazione della iscrizione alla Gestione speciale dopo la cessazione del servizio

1. L'iscritto che cessi dal prestare servizio presso le aziende di cui al precedente articolo 58 o che sia trasferito nella categoria dei dirigenti, senza aver maturato il diritto a pensione, e che possa far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ha la facolta' di continuare a proprio carico il versamento dei contributi alla Gestione speciale sulla base della retribuzione di cui al precedente articolo 61, determinata alla data di cessazione del servizio o del trasferimento nella categoria dei dirigenti.

2. La retribuzione soggetta a contribuzione sara' adeguata in relazione alle variazioni delle retribuzioni percepite dagli iscritti aventi pari grado ed anzianita' di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro dell'interessato o di trasferimento del medesimo nella categoria dei dirigenti.

3. L'aliquota contributiva dovuta e' quella complessivamente fissata ai sensi del precedente articolo 62, tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dello stesso articolo.

4. L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria e' tenuto a versare, per la prosecuzione volontaria nella Gestione speciale, il solo contributo integrativo previsto dall'articolo 62 per la Gestione medesima; in tal caso, le prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria resteranno a carico della Gestione speciale per le sole quote integrative.

5. La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non e' ammessa quando l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che comunque ne comportino la esclusione o l'esonero, nonche' quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme ivi compresa l'assicurazione citata.

6. La facolta' prevista dal primo comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla data dell'anzidetto trasferimento.

7. L'iscritto cessato dal servizio che possa far valere almeno 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale o che consegua tale requisito con la contribuzione prevista dal primo comma del presente articolo, puo' rimanere iscritto senza versamento del contributo.

8. Per l'iscritto trasferito nella categoria dei dirigenti non e' piu' ammesso il versamento volontario dei contributi allorche' l'iscritto possa far valere 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale.

9. In tali casi la pensione spettante all'iscritto o ai superstiti e' calcolata in relazione alla retribuzione riferita alla data di cessazione del servizio o dell'iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale oppure alla data di sospensione dei versamenti volontari e la pensione cosi' calcolata e' maggiorata nella stessa misura e con le stesse modalita' con le quali saranno maggiorate le pensioni liquidate con decorrenza dalla suddetta data di cessazione dal servizio o di trasferimento nella categoria dei dirigenti o di sospensione dei versamenti volontari.

Capo VI. NORME SPECIALI, TRANSITORIE E MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 DICEMBRE 1962, n. 2109.

Art. 85 Trattamento pensionistico spettante agli iscritti ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058

1. I periodi di iscrizione alla Gestione speciale secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato luogo alla liquidazione delle relative prestazioni, sono considerati validi ai sensi e per gli effetti derivanti dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, quando cio' renda possibile la liquidazione di una pensione secondo le norme contenute nel presente titolo.