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Sez. 5, Sentenza n. 12177 del 18/02/2002 Ud. (dep. 28/03/2002) Rv. 221256 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Iscrizione nell'albo professionale ed allestimento dello studio - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221256-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Perché possa essere ritenuto sussistente il reato di abusivo esercizio di una professione, non è sufficiente che l'agente abbia provveduto alla iscrizione nell'albo professionale, né che egli abbia allestito uno studio, trattandosi di meri atti prodromici ed essendo viceversa necessario almeno un atto concreto in cui l'abusivo esercizio si sia manifestato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)